Gli assegni percepiti in forza di un contratto di Leva civica volontaria regionale sono produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e concorrono alla formazione del limite di cui all’art. 12 TUIR per considerare il familiare fiscalmente a carico.
Nota a AdE Risposta 22 novembre 2018, n. 82
Francesco Palladino
L’Agenzia delle entrate, con l’istanza di interpello in oggetto, ha fornito importarti chiarimenti sul trattamento fiscale da riservare agli emolumenti percepiti nell’ambito di un contratto di Leva civica volontaria regionale.
L’istante dell’interpello chiedeva, in particolare, all’Amministrazione finanziaria di chiarire se, a seguito dell’entrata in vigore del D.LGS. n. 40/2017, concernente, tra l’altro, l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale, il regime di esenzione previsto per tale disciplina potesse essere esteso anche agli assegni percepiti per lo svolgimento della Leva civica volontaria regionale.
L’Agenzia delle entrate, nel formulare la risposta, ha effettuato, in primo luogo, una ricognizione normativa dell’istituto. L’Ufficio ha ricordato come con il D.LGS. n. 40/2017, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 106/2016, è stata ampiamente riformata la disciplina del servizio civile universale demandandone, con l’art. 6, l’organizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il successivo art. 7 fa tuttavia salva la possibilità per le Regioni di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale “con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale”. Quanto agli aspetti fiscali, infine, con l’art. 16, co. 3 del decreto citato, si è previsto che “gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale … sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali”.
Nell’istanza di interpello il contribuente aveva provato a sostenere che l’esenzione ai fini tributari dovesse ritenersi applicabile, oltre che agli assegni percepiti nell’ambito del servizio nazionale, anche agli assegni percepiti per lo svolgimento della Leva civica volontaria regionale.
Tale conclusione è stata smentita dall’Agenzia delle entrate che ha sottolineato come, a ben vedere, la stessa fonte istitutiva del servizio civile regionale (art. 7, co. 4, D.LGS. n. 40/2017) avesse inibito al medesimo di poter essere assimilato al servizio civile universale.
Secondo l’Agenzia, infatti, l’art. 7 citato introduce una netta distinzione che induce a ritenere che non si possa applicare il trattamento tributario agevolato riservato al servizio civile universale anche a quello regionale. A supporto di tale conclusione, l’Agenzia richiama il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2018 n. 102361, laddove afferma, da un lato, che “l’istituto del servizio civile universale ha natura giuridica e presupposti costituzionali del tutto peculiari che non consentono in alcun modo l’assimilazione ai servizi civili regionali” e, dall’altro, ai fini tributari, che “l’art. 16 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017… prevede l’esclusione da ogni imposizione tributaria degli assegni corrisposti ai volontari” ma del solo servizio civile universale.
Su tali basi, l’Agenzia delle entrate ha dunque concluso che gli importi percepiti dal contribuente istante, derivanti dal contratto di Leva civica volontaria regionale, fossero produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che, conseguentemente, degli stessi si sarebbe dovuto tenerne conto ai fini del compunto della quota di reddito complessivo per essere considerati (o meno) familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, co. 2, TUIR.
Ancora una volta, quindi, viene ribadito dall’Amministrazione finanziaria il noto principio secondo cui le norme che stabiliscono agevolazioni, in particolare modo se di natura fiscale, non possono essere applicate, in via analogica, a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate nella disposizione stessa.