Le ragioni addotte dalla PA, basate sulla specialità del sistema normativo di reclutamento del personale docente e di assegnazione delle supplenze, sono prive di correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata.
Nota a Cass. 14 dicembre 2018, n. 32493
Kevin Puntillo
Il personale del comparto scuola assunto con contratti a termine (succedutisi nel tempo) ha diritto all’anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista dai c.c.n.l. per i dipendenti a tempo indeterminato. Pertanto, “vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.I. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Così si esprime la Direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione, la quale recepisce l’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato – clausola 4 –), i cui principi sono ribaditi dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14 dicembre 2018, n. 32493 (v. anche Cass. n. 22558/ 2016, in questo sito, con nota di K. PUNTILLO, Progressione stipendiale del personale docente precario).
La Corte, in linea con il giudice territoriale (App. Torino), rigetta le ragioni addotte dal Miur sul presupposto che le esigenze specifiche del settore scolastico, pur se invocabili a sostegno della legittimità in astratto del ricorso alle assunzioni a tempo determinato dei docenti, “non hanno tuttavia alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, finalizzata a esigenze di risparmio della spesa pubblica, estranee alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, del citato Accordo Quadro.
Nello specifico, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea, ha accolto il ricorso di alcuni docenti assunti a tempo determinato, rivolto a ottenere il riconoscimento della progressione economica, corrispondenti a quelli degli insegnanti a tempo indeterminato, nonché il risarcimento del danno per discriminazione economica in forza della Direttiva 1999/70/CE (clausola 4, punto 1, Accordo Quadro cit.).
La Corte territoriale ha riconosciuto la progressione retributiva maturata in funzione dell’anzianità di servizio, ritenendo insussistenti le “ragioni oggettive che avrebbero giustificato, così come sancito dalla Direttiva, un diverso trattamento, atteso che le medesime non derivavano né dalla temporaneità del rapporto, né dalla natura pubblica del datore, né, infine, dalla circostanza che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine fosse previsto da una norma interna generale e astratta, legislativa o contrattuale”.