L’aggiornamento continuo costituisce uno degli obblighi in cui si sostanzia l’adempimento della prestazione lavorativa e va svolto durante l’orario di lavoro.
Nota a Cass. 29 novembre 2018, n. 30907
Rossella Rossi
L’attività di aggiornamento professionale, anche attuata mediante la lettura della documentazione “strettamente funzionale” alla prestazione lavorativa, “rientra nel più ampio concetto di attività di lavoro” e, pertanto, non può che essere svolta durante l’orario di lavoro. Se la contrattazione collettiva non dispone nulla in merito, spetta al datore di lavoro stabilire con quali modalità va organizzato il tempo lavorativo dedicato a tale adempimento.
L’affermazione è della Corte di Cassazione (29 novembre 2018, n. 30907; conforme Cass. n. 23178/2017, in questo sito, con nota di F. DURVAL, Prestazioni accessorie fuori dell’orario di lavoro: permessi sindacali, obbligo di diligenza e responsabilità disciplinare), secondo cui:
a) l’aggiornamento continuo (nella fattispecie, quello necessario per condurre un treno) “rappresenta uno degli obblighi in cui si sostanzia l’adempimento della prestazione lavorativa” e dunque deve essere eseguito “nell’ambito dell’orario di lavoro assegnato al dipendente”;
b) dal momento che l’organizzazione del lavoro fa capo all’imprenditore, spetta a lui individuare la porzione temporale della prestazione da dedicare all’attività di aggiornamento;
c) il datore di lavoro non può pretendere che tale adempimento venga effettuato fuori dell’orario di lavoro e tanto meno imporre al dipendente una presenza fuori di detto orario.
La fattispecie esaminata dalla Corte riguarda un dipendente delle ferrovie censurato perché, durante un periodo di assenza continuativa per malattia e permessi sindacali, aveva omesso di consultare, al rientro al lavoro, le comunicazioni di servizio utili per lo svolgimento delle proprie prestazioni di guida di un treno.