Con la Circolare n. 2/2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito la portata delle modifiche apportate dalla L. n. 145/2018 all’impianto sanzionatorio contro lavoro irregolare e violazione delle norme in materia di orario di lavoro.

Circ. INL 14 gennaio 2019, n. 2

Gennaro Ilias Vigliotti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha specificato le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) concernente la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che riguardano le norme poste a tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

Con l’art. 1, co. 445 del provvedimento in questione sono stati aumentati gli importi relativi alle sanzioni per le violazioni in materia di lavoro e non soltanto con riferimento ai rapporti non regolari ma anche alla mancata applicazione della normativa vigente in materia di orario di lavoro, distacco e sicurezza. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle nuove maggiorazioni saranno assegnati allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’Ispettorato coglie l’occasione per chiarire che, in forza del principio del tempus regit actum, le nuove sanzioni si applicano alle condotte che si realizzano a partire dal 2019: ciò in quanto la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui le stesse cessano di essere poste in essere. A titolo esemplificativo, nella circolare si fa riferimento al mantenimento di un lavoratore “in nero” in un periodo a cavallo tra il 2018 e il 2019: in questo caso, per la violazione saranno comminati i nuovi importi sanzionatori.

Di seguito, si riportano – organizzate in apposite tabelle – le principali novità sanzionatorie in materia di lavoro in nero e in materia di violazione delle norme sull’orario di lavoro.

Lavoro irregolare Sanzione amministrativa
sino al 31 dicembre 2018 dal 1° gennaio 2019
sino 30 a giorni di lavoro effettivo da 1.500 a 9.000 euro da 1.800 a 10.800 euro
da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo da 3.000 a 18.000 euro da 3.600 e 21.600 euro
oltre 60 giorni di lavoro effettivo da 6.000 a 36.000 euro da 7.200 a 43.200 euro

 

 
Violazione Sanzione amministrativa
sino al 31 dicembre 2018 dal 1° gennaio 2019
48 ore quale durata media settimanale dell’orario di lavoro – da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

– da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

– da 2.000 a 10.000 €  e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

– da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

– da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

– da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Riposo giornaliero nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24 ore • da 100 a 300 €  (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

• da 600 a 2.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

• da 1.800 a 3.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

• da 120 a 360 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

• da 720 a 2.400 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

• da 2.160 a 3.600  €  e non è ammesso il pagamento in misura ridotta  (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Riposo settimanale nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero – da 200 a 1.500 €  (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

– da 800 a 3.000 €  (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

– da 2.000 a 10.000 €  e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

– da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

– da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

– da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Ferie annuali nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annue – da 100 a 600 € (se la violazione ha riguardato fino a 5  lavoratori).

– da 400 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni).

– da 800 a 4.500 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori  ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

– da 120 a 720 € (se la violazione ha riguardato fino a 5  lavoratori).

– da 480 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni).

– da 960 a 5.400 €  e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori  ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

 

Legge di bilancio 2019: inasprite le sanzioni a tutela dei lavoratori
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