Con la Circolare n. 2/2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito la portata delle modifiche apportate dalla L. n. 145/2018 all’impianto sanzionatorio contro lavoro irregolare e violazione delle norme in materia di orario di lavoro.
Circ. INL 14 gennaio 2019, n. 2
Gennaro Ilias Vigliotti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha specificato le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) concernente la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che riguardano le norme poste a tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.
Con l’art. 1, co. 445 del provvedimento in questione sono stati aumentati gli importi relativi alle sanzioni per le violazioni in materia di lavoro e non soltanto con riferimento ai rapporti non regolari ma anche alla mancata applicazione della normativa vigente in materia di orario di lavoro, distacco e sicurezza. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle nuove maggiorazioni saranno assegnati allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Ispettorato coglie l’occasione per chiarire che, in forza del principio del tempus regit actum, le nuove sanzioni si applicano alle condotte che si realizzano a partire dal 2019: ciò in quanto la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui le stesse cessano di essere poste in essere. A titolo esemplificativo, nella circolare si fa riferimento al mantenimento di un lavoratore “in nero” in un periodo a cavallo tra il 2018 e il 2019: in questo caso, per la violazione saranno comminati i nuovi importi sanzionatori.
Di seguito, si riportano – organizzate in apposite tabelle – le principali novità sanzionatorie in materia di lavoro in nero e in materia di violazione delle norme sull’orario di lavoro.
Lavoro irregolare | Sanzione amministrativa | |
sino al 31 dicembre 2018 | dal 1° gennaio 2019 | |
sino 30 a giorni di lavoro effettivo | da 1.500 a 9.000 euro | da 1.800 a 10.800 euro |
da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo | da 3.000 a 18.000 euro | da 3.600 e 21.600 euro |
oltre 60 giorni di lavoro effettivo | da 6.000 a 36.000 euro | da 7.200 a 43.200 euro |
Violazione | Sanzione amministrativa | |
sino al 31 dicembre 2018 | dal 1° gennaio 2019 | |
48 ore quale durata media settimanale dell’orario di lavoro | – da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).
– da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). – da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
– da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).
– da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). – da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
Riposo giornaliero nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24 ore | • da 100 a 300 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).
• da 600 a 2.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). • da 1.800 a 3.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
• da 120 a 360 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).
• da 720 a 2.400 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). • da 2.160 a 3.600 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
Riposo settimanale nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero | – da 200 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).
– da 800 a 3.000 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). – da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
– da 240 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).
– da 960 a 3.600 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). – da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). |
Ferie annuali nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annue | – da 100 a 600 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori).
– da 400 a 1.500 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni). – da 800 a 4.500 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni). |
– da 120 a 720 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori).
– da 480 a 1.800 € (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni). – da 960 a 5.400 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni). |