Nell’ambito di un procedimento disciplinare, il mancato esame delle giustificazioni rese tempestivamente dal lavoratore rende invalida la sanzione irrogata.
Nota a Cass. 17 dicembre 2018 n. 32607
Giuseppe Catanzaro
Le giustificazioni rese dal lavoratore ai sensi dell’art. 7, L. n. 300/1970, rappresentano l’espressione del principio del contraddittorio nell’ambito del procedimento disciplinare e sono finalizzate a garantire il diritto di difesa del lavoratore stesso, tutelandolo da eventuali abusi o sanzioni illegittime.
Per tale ragione, la conseguenza che l’ordinamento riconduce alle ipotesi di violazioni riferibili all’omesso esame delle giustificazioni non può che consistere nell’invalidità della sanzione comminata all’esito del procedimento disciplinare.
Tali principi sono stati recentemente ribaditi e consolidati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17 dicembre 2018, n. 32607.
Nel caso di specie, la società resistente aveva avviato un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata nei confronti di un lavoratore, il quale veniva successivamente licenziato senza che fossero esaminate le sue giustificazioni, trasmesse alla società nel termine di cinque giorni previsto dal citato art. 7, Stat. Lav. nonché dallo stesso CCNL applicato dall’azienda.
Le difese del lavoratore, pervenute alla società oltre tale termine, venivano considerate tardive e dunque ignorate, con la conseguenza che all’esito del procedimento disciplinare veniva comminata la sanzione espulsiva.
La Corte di Cassazione ha in primo luogo evidenziato come le giustificazioni del lavoratore erano state spedite al datore entro i cinque giorni dalla contestazione di addebito e che il momento rilevante ai fini del rispetto della procedura ex art. 7 Stat. Lav. era esclusivamente quello dell’invio e non quello della ricezione da parte del datore. Le giustificazioni quindi non erano state rese tardivamente. Quindi, una volta appurata la violazione commessa dal datore, la Corte ha affermato che le giustificazioni del lavoratore costituiscono la realizzazione del diritto di difesa, nonché del principio di contraddittorio tra le parti all’interno del procedimento disciplinare, ragion per cui la compressione ingiustificata di tale diritto non può che tradursi nell’invalidità dell’intero procedimento nonché della sanzione che viene irrogata a valle del procedimento stesso.