In caso di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto in caso di licenziamento disciplinare (ai sensi della L. n. 92/2012, c.d. legge Fornero) si applica anche all’ipotesi in cui il fatto contestato sussista ma sia lecito.
Nota a Cass. 23 novembre 2018, n. 30430
Alfonso Tagliamonte
L’“insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18, co. 4, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall’art. 1, co. 4, lett. b), della L. n. 92/2012, comprende sia l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, nondimeno non presti profili di illiceità” (cfr. Cass. 26 maggio 2017, n. 13383 e 5 dicembre 2017, n. 29062).
Pertanto, qualora il fatto accertato sia materialmente accaduto, ma non risulti apprezzabile sotto il profilo disciplinare, va applicata la tutela dettata dal co. 4, dell’art. 18 Stat. lav. La nozione di insussistenza del fatto contestato riguarda, infatti, sia i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, sia le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o sotto il profilo oggettivo ovvero sotto quello soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente (Cass. 16 maggio 2016, n. 10019). Sono, perciò, sovrapponibili le ipotesi di condotta materialmente inesistente e di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali cioè non è imputabile al lavoratore stesso.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione (23 novembre 2018, n. 30430) relativamente al comportamento di una hostess che aveva impedito il regolare deflusso dei passeggeri dalla parte anteriore dell’aeromobile (peraltro tale comportamento si era rivelato privo di rilevanza disciplinare a seguito dell’accertamento che era avvenuto senza contravvenire a un ordine del superiore e per far fronte a una situazione di emergenza).