Il datore di lavoro può legittimamente recedere da un ccnl privo di scadenza.
Nota a Cass. 13 novembre 2018, n. 29189
Sonia Gioia
Qualora un contratto collettivo postcorporativo sia stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza, il datore di lavoro può esercitare legittimamente la facoltà di recesso purché sia esercitato “nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e non siano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio” (V. Cass. n. 24268/2013; Cass. n. 18548/2009; Cass. n. 27198/2006). Il ccnl, infatti, non può vincolare per sempre i contraenti, vanificando “la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua evoluzione”. Il principio è espresso dalla Corte di Cassazione (13 novembre 2018, n. 29189) che conferma App. Catania 25 giugno 2014, secondo cui un accordo collettivo aziendale senza scadenza è suscettibile di recedibilità unilaterale dalla parte datoriale.