Il datore di lavoro che licenzi tutti i lavoratori per chiusura dell’impresa è comunque tenuto a comunicare al sindacato i nomi dei lavoratori in eccedenza.
Nota a Cass. 4 gennaio 2019, n. 89
Fabio Iacobone
La violazione del termine di 7 giorni per la comunicazione finale con i nominativi dei lavoratori in eccedenza (destinatari di una riduzione di personale) e le modalità di applicazione dei criteri di scelta comporta l’illegittimità dei recessi, con conseguente applicazione della sanzione risarcitoria a carico del datore, anche in presenza di un licenziamento collettivo per cessazione di attività.
La Cassazione ha reso questa pronuncia con la sentenza 4 gennaio 2019, n. 89, escludendo che la chiusura dell’impresa possa consentire il mancato controllo riservato alle organizzazioni sindacali sull’effettività della scelta del datore di lavoro ai sensi dell’art. 4, co. 9 L. n. 223/1991 come mod. dall’art. 1, co. 44, L. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero), secondo cui, entro 7 giorni dalla conclusione della procedura collettiva di riduzione del personale, l’impresa è tenuta a comunicare alle organizzazioni sindacali e agli enti territoriali “l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia”, nonché le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta nella selezione degli esuberi (e cioè: anzianità, carichi di famiglia ed esigenze tecnico-produttive, da applicare “in concorso tra loro”: art. 5, co.1).
La questione riguardava un’azienda che aveva deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991, in seguito alla cessazione dell’attività, con conseguente interruzione di tutti i rapporti di lavoro.
La Corte assimila dunque la cessazione di attività al licenziamento collettivo, riformando la decisione della Corte territoriale (App. Palermo n. 452/2017), secondo cui, dal momento che il recesso interessava la totalità dei lavoratori occupati dall’impresa, era irrilevante il rispetto della previsione normativa sui 7 giorni per la comunicazione finale con il nominativo dei lavoratori in esubero e le modalità attraverso cui erano stati selezionati i dipendenti in eccedenza.