Il requisito dell’incrementalità dei risultati aziendali costituisce, anche se non in via esclusiva, un parametro dal quale non può prescindersi in tema di tassazione agevolata dei premi di risultato erogati dalle aziende ai propri dipendenti.
Nota a AdE Risposta 27 dicembre 2018, n. 130
Stefano Quaranta
Con la Risposta n. 130 del 2018, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della tassazione dei premi di risultato erogati ai dipendenti, ribadendo l’orientamento già espresso con la precedente Risoluzione n. 78/E/2018, ovverosia la rilevanza da attribuire al requisito dell’incrementalità delle performance aziendali.
Nel caso in esame la società istante faceva presente di aver raggiunto un accordo con le RSU presenti in azienda, alla luce del quale erano fissati 4 parametri a cui era ancorato il premio aziendale (efficienza aziendale, scarto complessivo, fatturato aziendale assenteismo individuale); era poi previsto che l’importo del premio relativo a 3 parametri dei 4 (efficienza aziendale, scarto complessivo e fatturato aziendale) non potesse essere inferiore ad una determinata somma a dipendente. Veniva chiesto se i premi da erogare in funzione dei risultati acquisiti nelle annualità 2017, 2018, e 2019 potessero essere soggetti a tassazione agevolata.
L’istante riteneva tale accordo riconducibile allo schema di cui alla L. n. 208 del 2015, essendoci a Suo avviso, tra gli altri presupposti, anche l’aver previsto che il premio di risultato fosse riconosciuto e modulato in base al grado di raggiungimento dell’obiettivo, misurabile attraverso apposite tabelle che graduavano l’importo del premio in ragione del risultato raggiunto.
L’Agenzia, in sede di risposta, ha, invece, negato la possibilità di riconoscere ai premi di risultato in esame l’agevolazione de qua.
In particolare, l’Amministrazione interpellata ha precisato che la Legge di Stabilità 2016 definisce all’art. 2, co.1, i premi di risultato come “somme di ammontare variabile la cui corresponsione [è] legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione“; in questo contesto il criterio determinante è quello della “incrementalità” del risultato.
Per l’Agenzia non sussistono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione del regime agevolato in quanto “l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, bensì̀ è ancorato al raggiungimento di parametri stabili, fissati nel contratto aziendale”.
In altri termini, il riferimento alla variabilità del premio assume un ruolo nodale e va inteso come incertezza nell’erogazione del premio, e non come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale. In sintesi, non sono agevolate quelle somme che sono erogate per il raggiungimento di determinati risultati, ma lo sono quelle che sono erogate per il raggiungimento di risultati incrementali nel periodo di riferimento.
Non appare poi pertinente quanto sostenuto dalla società istante laddove essa collega la variabilità del premio di risultato, quale presupposto per l’applicabilità del regime agevolativo, alla circostanza “che l’importo di tale premio [sia] modulato in funzione del grado di raggiungimento del risultato, misurabile in modo oggettivo”.
Non è però tout court preclusa la possibilità di godere del regime di vantaggio: per l’Agenzia, infatti, alla luce della circostanza che i singoli obiettivi non sono tra loro alternativi, qualora, al termine del periodo di riferimento, la misurazione di ogni singolo obiettivo risultasse incrementale rispetto al valore determinato per quel medesimo obiettivo, nel periodo immediatamente precedente il periodo congruo, la parte di premio di risultato riferito a quell’obiettivo potrà̀ beneficiare del regime agevolativo suddetto.