La condotta antisindacale consistente nella violazione del codice di autoregolamentazione, anche se temporalmente esaurita, è attuale se persiste la sua portata intimidatoria nei confronti dell’attività sindacale.
Nota a Trib. Roma 19 dicembre 2018 n. 26846
Giuseppe Catanzaro
Nell’ambito della repressione della condotta antisindacale, la violazione del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero costituisce una condotta inquadrabile come antisindacale, la quale conserva il carattere dell’attualità se, pur essendo esaurita, continua a esplicare effetti che reprimono la libertà sindacale.
Tali assunti sono stati espressi dal Trib. di Roma, con il decreto, ex art. 28, L. n. 300/70, 19 dicembre 2018 n. 26846.
Nel caso di specie, una sigla sindacale adiva il giudice del lavoro censurando tre distinte condotte datoriali ritenute antisindacali poste in essere in aperta violazione del codice di autoregolamentazione per l’attuazione della legge sul diritto di sciopero applicato in azienda.
In particolare, in occasione degli scioperi proclamati dal sindacato, la società non procedeva ad un esame preventivo con l’organizzazione sindacale circa i lavoratori da assegnare alle prestazioni indispensabili e assegnava inoltre alle prestazioni indispensabili il Rappresentante Sindacale Aziendale.
Il Tribunale di Roma, per quanto concerne il requisito della tipicità della condotta, ha osservato che la violazione del codice di autoregolamentazione debba essere ritenuta sufficiente ad integrare una condotta antisindacale meritevole di tutela ex art. 28 Stat. Lav.
In ordine al requisito dell’attualità, il Giudice ha rilevato che, sebbene esaurite, le condotte in esame hanno una portata intimidatoria tale da causare una restrizione della libertà sindacale, ragion per cui risultano meritevoli di censura.
Come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’attualità deve essere intesa in senso elastico, potendosi ritenere attuali quelle condotte che, ancorché esaurite nel tempo, continuino ad esplicare effetti tali da poter ostacolare, intimidire o limitare l’azione sindacale (v., tra le tante, Cass. n. 10130/2014; Cass. 6 giugno 205, n. 11741).
In conseguenza di tali considerazioni, il Giudice ha accolto il ricorso della sigla sindacale e ordinato alla società di non reiterare in futuro le condotte antisindacali sopra citate.