In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (s.p.e.), l’impresa non può esigere, nei confronti dei lavoratori comandati, lo svolgimento di prestazioni non collegate a quelle oggetto di comando.
Nota a Trib. Busto Arsizio 3 gennaio 2019
Francesco Belmonte
Pone in essere una condotta antisindacale il datore di lavoro che, a fronte della proclamazione di uno sciopero (nei servizi pubblici essenziali), non interloquisca con il sindacato per definire i dipendenti da impiegare nelle prestazioni indispensabili; determini un numero eccessivo di comandi senza includervi i lavoratori somministrati; pretenda dai comandati prestazioni scollegate dall’oggetto del comando; e infligga sanzioni disciplinari ai lavoratori che non si attengono alle sue direttive.
È questa la decisione del Tribunale di Busto Arsizio (3 gennaio 2019) che, accogliendo il ricorso di alcuni lavoratori, ha ritenuto sussistente il requisito dell’attualità della condotta antisindacale, considerato il comportamento reiterato e intenzionale di limitazione del diritto di sciopero adottato dall’azienda in violazione della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, di cui alla delibera 14/387 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei s.p.e.
In particolare, il giudice di merito ha ordinato alla società resistente di cessare i seguenti comportamenti:
- mancata indicazione, prima di determinare i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili, dei nominativi dei suddetti lavoratori (in violazione della Reg. cit.);
- mancata comunicazione della consistenza dei contingenti da comandare alle effettive prestazioni indispensabili da erogare, attuata «sia attraverso la determinazione preventiva di un numero esorbitante di comandi, sia attraverso la indisponibilità a “liberare i comandati”, una volta verificata l’esistenza di un organico non scioperante più che sufficiente a garantire le prestazioni indispensabili» (v. Reg. cit.);
- mancata adozione di criteri di rotazione, al fine di consentire a tutti i dipendenti di esercitare il diritto di sciopero (violazione attuata escludendo dal comando dei lavoratori somministrati) (v. Reg. cit.);
- diffida ai lavoratori per ottenere prestazioni esulanti da quelle indispensabili e sanzione disciplinare ai lavoratori che non si erano voluti adeguare a tale pretesa.
Al fine di ristabilire l’immagine del sindacato ricorrente con riferimento all’esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori colpiti dalle diffide e dalle sanzioni disciplinari, il Tribunale ha perciò disposto l’affissione nella bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale.