Costituisce “condotta antisindacale” il comportamento dell’azienda che sostituisce i lavoratori in sciopero con dipendenti non scioperanti, adibendoli a mansioni inferiori rispetto a quelle di provenienza (l’azienda è stata condannata per aver adibito personale con qualifica di quadro e impiegato direttivo a mansioni inferiori di Capotreno – train manager).

Nota a Trib. Milano 17 gennaio 2019, n. 1208

Fabrizio Girolami

Il Tribunale di Milano, sez. lav., con sentenza 17 gennaio 2019, n. 1208, ha accertato la natura di “antisindacalità”, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), del comportamento attuato da una società privata operante nel settore dell’Alta Velocità ferroviaria, la quale, durante alcune azioni di sciopero proclamate dalle organizzazioni sindacali di categoria, aveva sostituito i lavoratori Capotreno (train manager) scioperanti con altri dipendenti non scioperanti (di categoria “quadri” o “impiegati direttivi”), assegnandoli a tal fine a mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto.

Nei giorni di agitazione, i sindacati ricorrenti si erano insospettiti del fatto che molti treni, al di fuori delle fasce orarie di garanzia previste dalla legge regolatrice degli scioperi nei servizi pubblici essenziali (L. 12 giugno 1990, n. 146), avevano comunque svolto il servizio negli orari previsti, in quanto l’azienda aveva sostituito una decina lavoratori in sciopero con altri dipendenti di categoria “quadro” o “impiegato direttivo”, utilizzati in mansioni inferiori di Capotreno (train manager). In particolare, i lavoratori adibiti in sostituzione del personale scioperante ricoprivano la qualifica di “istruttore-normatore” (quadri) e “formatore” (impiegati direttivi di I° livello).

Il giudice ha accolto il ricorso delle OO.SS. qualificando come “antisindacale” la condotta posta in essere dalla società, applicando il principio di diritto recentemente richiamato dalla Corte di Cassazione (sentenza 22 maggio 2018, n. 12551, in questo sito con nota di F. DURVAL, Condotta antisindacale: nazionalità, attualità e sostituzione degli scioperanti), secondo cui il comportamento del datore di lavoro che sostituisce i lavoratori in sciopero con altri dipendenti (quadri), assegnandoli a tal fine a mansioni inferiori, costituisce condotta antisindacale, a meno che siffatte mansioni siano “marginali” e “funzionalmente accessorie e complementari” rispetto a quelle proprie della posizione dei dipendenti impiegati in sostituzione (in senso conforme, cfr. Cass. 10 luglio 2015, n. 14444; Cass. 19 luglio 2011, n. 15782; Cass. 3 giugno 2009, n. 12811).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto – sulla base del confronto testuale tra le diverse “declaratorie” previste dal contratto collettivo aziendale applicato – che la mansione di “coordinamento e controllo delle attività e delle risorse di bordo (personale, fornitori)” tipica dei Capitreno (train manager) non può essere considerata “accessoria” o anche “marginalmente connessa” con quella di colui che “svolge l’attività di formazione e di verifica degli standard qualitativi del personale” (declaratoria relativa al “formatore”) o con quella di colui che “svolge l’attività di formazione, applicazione e adeguamento alle norme tecniche e di esercizio previste dalla vigente normativa di riferimento” (declaratoria relativa allo “istruttore”).

Secondo il giudice, la condotta posta in essere dalla società è da considerare “antisindacale” in quanto lesiva dell’interesse collettivo del sindacato, riversando sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di “atti illegittimi”, quali il demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c.

Accertata l’antisindacalità del comportamento adottato dalla società, il Tribunale ha ordinato la cessazione di tale comportamento e l’astensione per il futuro dal reiterare la condotta medesima nonché l’affissione di copia del provvedimento in tutte le bacheche aziendali. Infine, la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle OO.SS. ricorrenti.

Condotta antisindacale e sostituzione dei lavoratori in sciopero con dipendenti non scioperanti
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