Nel caso di filiera di appalto o di affidamento intraconsortile che faccia presumere i meccanismi di subappalto il committente è responsabile in solido per le retribuzioni dei dipendenti della società subappaltatrice.

Nota a Trib. Milano 16 novembre 2018, n. 2928

Kevin Puntillo

Qualora si ravvisi una filiera di appalto e/o un affidamento intraconsortile, dai quali si presuma l’esistenza di un subappalto, si configura una responsabilità solidale fra committente e subappaltatore (facente parte del consorzio che ha concluso il contratto di appalto) per la retribuzione dei dipendenti di quest’ultimo. Ciò, anche se manca la prova diretta del rapporto contrattuale tra i suddetti soggetti.

È quanto stabilito dal Trib. Milano (16 novembre 2018, n. 2928), il quale ha precisato che “L’assenza di affidamento diretto al datore di lavoro del soggetto che attiva il meccanismo di responsabilità solidale di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003 non comporta, in evidenza, l’inoperatività dello stesso, laddove vi siano elementi per ritenere l’esistenza di una filiera di appalto e/o di affidamento intraconsortile più articolata e complessa, che leghi contrattualmente, attraverso i meccanismi del subappalto o dell’affidamento, il committente con il datore di lavoro”.

Nello specifico, il Tribunale ha evidenziato: a) una stabile adibizione delle ricorrenti ai servizi oggetto di appalto; b) la circostanza che tali servizi erano stati dal committente affidati in appalto ad un Consorzio di società cooperative consorziate ed affidatarie dei servizi appaltati dal committente al consorzio; c) la piena operatività del disposto di cui all’art. 29 D.LGS. n. 276/2003, come modificato dal D.L. n. 25/2017, nei confronti della committente, unica chiamata in causa dalle ricorrenti, limitatamente ai “trattamenti retributivi” in questa sede richiesti.

Filiera di appalto: è responsabilità solidale
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