Il collaboratore non disponibile negli intervalli temporali tra una prestazione e l’altra, al quale la redazione richieda di redigere articoli in forma di semplice proposta, non è un lavoratore subordinato

Nota a Cass. 18 dicembre 2018, n. 32699

Maria Novella Bettini

Le reiterate richieste di predisporre articoli in tempi brevi, formulate non con le modalità tassative proprie della subordinazione bensì come semplici proposte, cui il collaboratore sia libero di aderire o meno, senza obbligo di rendersi disponibile per soddisfare esigenze aziendali anche negli intervalli temporali fra una prestazione e l’altra, non sono idonee a configurare un rapporto di lavoro giornalistico subordinato

Le tutele del lavoro subordinato si applicano, infatti, oltre che ai “giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività”, “ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio (artt. 1 e 2, ccnl 26 marzo 2009 per i giornalisti professionisti dipendenti da editori di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive private”. L’Accordo 24 giugno 2014 ha modificato le date del ccnl che ora decorre dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2016).

Sebbene la normativa contrattuale specifichi (come vedremo) anche il significato dei termini “continuità, dipendenza e responsabilità di servizio”, la corretta individuazione ed interpretazione dei criteri che consentono di attribuire al collaboratore il carattere di lavoratore subordinato è da tempo oggetto di un nutrito contenzioso che ha dato origine a numerose pronunzie giurisprudenziali, fra le quali, riveste un particolare rilievo, la recente decisione della Corte di Cassazione (12 dicembre 2018, n. 32699).

Tale sentenza conferma la decisione della Corte di appello di Genova (n. 379/2014), la quale aveva ritenuto non comprovato il vincolo di dipendenza, necessario ai sensi dell’art. 2 ccnl per la qualifica di collaboratore fisso, perché non vi era prova di un obbligo della lavoratrice di rendersi disponibile per soddisfare le esigenze aziendali anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra, e poiché era risultato che le richieste di redigere articoli in tempi brevi erano formulate dalla redazione quali semplici proposte, che la giornalista destinataria era libera di accettare o rifiutare; inoltre, “le direttive sulla lunghezza, sui tagli degli articoli e sui tempi di consegna nonché la prassi di avvertire la redazione in caso di assenze superiori alla settimana erano compatibili, secondo la sentenza impugnata, anche con un rapporto di lavoro autonomo”.

La Cassazione, ai fini dell’individuazione del rapporto di lavoro subordinato del giornalista, ha specificato, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, alcuni criteri fondamentali (che chiariscono ed integrano i parametri fissati dal ccnl), quali:

a) l’inserzione sistematica del lavoratore nell’organizzazione aziendale determinata dall’ampiezza di prestazioni e dall’intensità di collaborazione. Tale inserimento stabile deve rappresentare “il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta”;

b) la messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative “tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili”, diversamente da quanto accade nel lavoro autonomo in cui, invece, è configurabile “una fornitura scaglionata nel tempo”, pur se predeterminata, di “più opere e servizi in base ad un unico contratto”;

c) il “dato quantitativo relativo all’entità degli interventi del committente in corso d’opera” (v. Cass. n. 22785/2013 e Cass. n. 5079/2009);

d) la “continuità della prestazione”, ossia l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici. Tale caratteristica continuativa della prestazione configura un rapporto lavorativo subordinato di collaborazione fissa ai sensi dell’art. 2, ccnl cit. (ed anche ai sensi dell’art. 2, ccnl 10 gennaio 1959, che ha acquisito efficacia generalizzata nei confronti anche dei non iscritti al sindacato con il DPR 16 gennaio 1961, n. 153). Nello specifico, secondo l’art. 2 del vigente ccnl, si delinea una continuità della prestazione quando “il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza”;

e) il “vincolo di dipendenza” non interrotto nello spazio temporale fra prestazioni, anche in considerazione delle esigenze insite nel servizio svolto. In particolare, ai sensi dell’art. 2 del vigente ccnl: si ha “vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli”;

f) la “responsabilità di un servizio” che si configura nell’ipotesi in cui il prestatore, sebbene non impegnato in un’attività quotidiana (che caratterizza, invece, quella del redattore), adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendone la responsabilità. L’art. 2, ccnl cit., fa specifico riferimento all’impegno di “redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche”.

Parzialmente diverse, in quanto più flessibili, seppur anch’esse basate sui caratteri fondamentali della subordinazione (assoggettamento alle direttive/dipendenza; continuità, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale; messa a disposizione delle proprie energie e non collaborazione “a risultato”, sono le figure del lavoro giornalistico previste dal ccnl 24 maggio 2018 per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale. Tale ccnl (art.3) prevede le qualifiche di Collaboratore della redazione; Redattore; Coordinatore e Praticante:

“Collaboratore della redazione: si intende per collaboratore della redazione il giornalista, che, di norma, presta la sua opera all’esterno della redazione, non è tenuto ad una prestazione lavorativa quotidiana e non è vincolato all’osservanza di turni e di orari di lavoro.

Redattore: si intende per redattore il giornalista, professionista o pubblicista, che presta la sua opera nella redazione di un periodico con continuità, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza. Sussiste continuità di prestazione allorquando il redattore assicura una prestazione continuativa non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze formative e informative della testata. Sussiste vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del redattore non venga meno in relazione agli obblighi legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione del periodico. Sussiste responsabilità di un servizio allorquando al redattore sia affidata la responsabilità di uno specifico impegno lavorativo con carattere di continuità. Rientra in questa qualifica il redattore web per il quale si intende un giornalista iscritto all’OdG che oltre alla professionalità che lo contraddistingue raccoglie una serie di ulteriori competenze tecniche proprie della redazione scritta e/o per immagine, dell’impaginazione, della titolazione, della pubblicazione, divulgazione e dell’analisi dei dati degli articoli su un mezzo di informazione digitale.

Coordinatore: si intende per coordinatore il giornalista alle dirette dipendenze del direttore della testata, al quale, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro redazionale definito dal direttore ed in funzione della dimensione della struttura giornalistica aziendale siano affidate mansioni gerarchiche di coordinamento del lavoro redazionale, o al quale sia affidata la responsabilità della progettazione editoriale…”

Rapporto di lavoro giornalistico subordinato
Tag:                                                                                                             
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: