Le intercettazioni ritualmente effettuate in sede di indagini preliminari penali sono acquisibili nel processo del lavoro.

Nota a Cass. ord. 29 gennaio 2019, n. 2436

Alfonso Tagliamonte

Le intercettazioni telefoniche disposte ritualmente dal magistrato penale in sede di indagini preliminari e poste alla base di una ordinanza di custodia cautelare sono utilizzabili dal giudice civile nel giudizio d’impugnazione del licenziamento prima della conferma definitiva dei dati di risultato sul giudizio penale. Ciò purché vengano rispettati: a) il principio del contraddittorio tra le parti; b) la possibilità di dedurre prove contrarie ai fini della formazione del convincimento del giudice.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 29 gennaio 2019, n. 2436), la quale richiama Cass. n. 5317/2017, secondo cui “il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale”. E ancora: “le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della I. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall’art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all’acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale” (cfr. Cass. n. 10017/2016).

Anche secondo altra giurisprudenza si è affermato il principio in base al quale il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può valutare autonomamente, nell’ambito del contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, pertanto, anche le prove raccolte in un processo penale (segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali). Ciò, “anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (e, in senso conforme, Cass. n. 1948/2016; Cass. n. 2168/2013).

Intercettazioni telefoniche e licenziamento
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