È inammissibile il ricorso per Cassazione promosso oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.

 Nota a Cass. 7 gennaio 2019, n. 134

 Giuseppe Catanzaro

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di ammissibilità di un ricorso presentato oltre il termine previsto dall’art. 1, co. 62, L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero).

Come noto, la generale disciplina in tema di impugnazioni prevede due distinti termini per proporre ricorso in Cassazione: il termine breve di 60 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza e il termine lungo di 6 mesi dalla data di pubblicazione della stessa.

Tuttavia, il richiamato art. 1, co. 62, L. Fornero prevede che – nelle ipotesi in cui trova applicazione il rito Fornero – il ricorso per cassazione debba essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di secondo grado o dalla notificazione, se anteriore.

La Corte ha osservato che – trattandosi di previsione speciale – si configura una deroga alla disciplina generale in tema di impugnazioni ed in particolare all’art. 133 c.p.c., co. 2, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni stesse. È tuttavia necessario che la comunicazione si riferisca al contenuto integrale della decisione, in modo tale che la parte interessata sia nelle condizioni di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza.

Nel caso di specie, la decisione veniva comunicata mediante trasmissione del testo integrale della sentenza. Tuttavia, la parte interessata non provvedeva a impugnarla nel richiamato termine di 60 giorni ed il ricorso per cassazione è risultato, pertanto, inammissibile.

Legge Fornero e termine per il ricorso in Cassazione
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