Le giornate di assenza dal lavoro per prestare sevizio di volontario dei Vigili del Fuoco legittimano la decurtazione della quota giornaliera dal premio individuale previsto dal contratto collettivo territoriale di settore, ma solo per la parte relativa alla quota individuale del premio e non per quella collettiva.
Nota a Trib. Cuneo 4 dicembre 2018, n. 217
Kevin Puntillo
Il contratto collettivo territoriale (contratto collettivo integrativo regionale di lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti in Piemonte (CIR)) prevede “un premio di produzione” collegato al parametro della presenza al lavoro, quale elemento “fondamentale ai fini della determinazione del premio di produzione”. Nello specifico, la norma stabilisce che “il premio di produzione è così articolato: una quota economica da erogarsi collettivamente in relazione al contenimento entro una definita percentuale delle assenze medie annuali per malattia calcolate a livello settoriale, avendo diritto alla quale, si aggiunge una quota economica individuale in relazione alle giornate di lavoro annualmente prestate; tali indici sono validi, considerata la peculiarità del comparto, per determinare l’effettiva produttività aziendale”.
In questo quadro, un lavoratore ha adito il Trib. di Cuneo, lamentando l’illegittima considerazione, quali giorni di assenza idonei a determinare la detrazione dal premio di produzione, dei giorni nei quali era stato assente per la prestazione di servizio temporaneo quale appartenente al personale volontario dei Vigili del Fuoco.
Secondo il Tribunale, il premio in questione è legato ad una presenza in servizio effettiva e reale: “è cioè la presenza effettiva ad essere premiata, non l’assenza, giustificata o meno, ad essere sanzionata” e, pertanto, può essere decurtato (diversamente dalla quota collettiva del premio, la cui decurtazione non appare legittima).