Il ragioniere commercialista, diventato dottore commercialista, ha diritto di iscriversi alla relativa cassa.
Nota a Cass. 22 novembre 2018, n. 30275
Fabio Iacobone
Il ragioniere commercialista che acquisisca l’idoneità all’esercizio della professione di dottore commercialista e transiti nell’albo unico dei dottori commercialisti è legittimato a chiedere la cancellazione dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e l’iscrizione a quella dei dottori commercialisti.
L’affermazione è della Corte di Cassazione (22 novembre 2018, n. 30275) in relazione al caso di un ragioniere commercialista, iscritto come tale all’albo unico dei dottori commercialisti, che, successivamente, aveva acquisito anche l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.
Come è noto, dal 1° gennaio 2008 sono stati aboliti gli Ordini dei dottori commercialisti ed i collegi dei periti e ragionieri commercialisti coi relativi albi ed è stato istituito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti sono confluiti coloro che fino ad allora erano iscritti all’albo dei ragionieri commercialisti, per i quali, tuttavia, permaneva un regime previdenziale differenziato, con l’obbligo di iscrizione a Casse di previdenza diverse.
I giudici precisano che l’identificazione della gestione previdenziale segna “la reale natura dell’attività svolta, in base all’oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall’ordinamento”. Ne consegue che, in un sistema previdenziale di categoria, “l’iscrizione previdenziale (e la corrispondente tutela) deve seguire il titolo abilitativo e corrispondere all’attività libero professionale esercitata”.
Pertanto, il ragioniere commercialista, benché iscritto all’albo unico dei ragionieri (di cui al D.Lgs. n. 139/2005), una volta acquisito il titolo di dottore commercialista, “ha diritto di iscriversi alla Cassa dei dottori commercialisti, tanto più se rinuncia al titolo di ragioniere” (con la conseguenza di non potere più esercitare l’attività professionale di ragioniere né con carattere di continuità, né in maniera saltuaria), non potendosi, quindi, giustificare il mantenimento dell’iscrizione previdenziale alla cassa dei ragionieri. Le due attività, infatti, pur se transitate all’interno di un albo unico (ma con due Casse previdenziali), non possono considerarsi un’unica attività (Cass. n. 4796/2013).