Il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. non consente di interrompere il termine di decadenza per impugnare giudizialmente il licenziamento.
Nota a Cass. del 6 dicembre 2018, n. 31647
Giuseppe Catanzaro
Il ricorso d’urgenza non è idoneo ad interrompere il termine decadenziale di 180 giorni previsto ai sensi dell’art. 6, L. n. 604/66, per l’impugnativa giudiziale del licenziamento.
Come è noto, tale norma prevede un doppio termine per l’impugnazione del licenziamento: 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso innanzi al Giudice del lavoro.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 31647 del 6 dicembre 2018) ha chiarito che il mezzo idoneo per realizzare l’impugnativa giudiziale – e interrompere il citato termine di 180 giorni – è soltanto il ricorso di cui all’art. 414 c.p.c. (o quello di cui all’art. 1, co. 47, L. n. 92/2012, nel caso di applicazione alla fattispecie del Rito Fornero).
La presentazione di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. non interrompe invece il termine decadenziale.
A sostegno di tale indirizzo, la Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso d’urgenza, qualora dia luogo ad un provvedimento di rigetto, non impedisce al ricorrente di instaurare successivamente un giudizio ordinario. Tale circostanza implicherebbe un’eccessiva dilatazione del termine di impugnazione, il quale si estenderebbe sino al termine di prescrizione quinquennale.
Da ciò discende che la struttura del giudizio d’urgenza mal si coniuga con la necessità di speditezza e celerità tipica delle fattispecie di licenziamento, nonché con l’esigenza di attuazione del principio di certezza del diritto a favore di entrambe le parti.
Sulla scorta del principio sopra enunciato, la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di impugnare il licenziamento, in quanto, pur avendo rispettato il termine stragiudiziale di 60 giorni, lo stesso ha depositato il ricorso d’urgenza entro il termine di impugnazione giudiziale e il ricorso ordinario successivamente a tale termine.
Essendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. inefficace ad interrompere la decadenza, il licenziamento non è stato dunque impugnato nei termini.