Il recupero del credito contributivo tramite compensazione sulla pensione va calcolato sugli importi netti risultanti dalla previa detrazione delle ritenute fiscali.
Nota a Cass. 7 febbraio 2019, n. 3648
Silvia Rossi
In caso di compensazione attuata dall’I.N.P.S. per propri crediti, ai sensi dell’art. 69, L. n. 153/1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (7 febbraio 2019, n. 3648), la quale precisa che, qualora una lavoratrice sia al tempo stesso creditrice dell’I.N.P.S. per la pensione di anzianità e debitrice per omesso versamento di contribuzione riconnessa al lavoro svolto nell’ambito di una ditta artigiana costituita in s.n.c., l’art. 69, co. 1, L. n. 153/1969 consente il pignoramento dei crediti pensionistici, «nei limiti di un quinto del loro ammontare» per debiti verso lo stesso ente riconnessi ad erogazioni pregresse non dovute e per omissioni contributive.
Nella fattispecie, l’I.N.P.S., «sull’ulteriore presupposto per cui il creditore può portare in compensazione verso il debitore i propri crediti verso quest’ultimo nei limiti della pignorabilità (art. 1246 n. 3, c.c.), ha proceduto con ritenute mensili del quinto della pensione erogata alla ricorrente, calcolando tale quota sull’ammontare lordo delle spettanze pensionistiche e quindi sul valore di esse prima dell’applicazione delle ritenute fiscali».
Solo in esito a contestazione stragiudiziale della pensionata, l’ente, ha proceduto al calcolo delle ritenute sul netto pensionistico spettante dopo l’applicazione delle ritenute fiscali.
La pensionata ha però rilevato che, così facendo, nel primo periodo di applicazione delle ritenute del quinto sul lordo degli emolumenti mensili, si era determinata l’acquisizione da parte dell’ente di un importo superiore a quello che avrebbe avuto diritto a stornare a proprio favore.
Al riguardo, la Corte rileva che la materia del pignoramento delle pensioni è regolata in via generale dall’art. 2 del D.P.R. n. 180/1950, il quale stabilisce che le quote pignorabili siano valutate «al netto delle ritenute» e che non vi siano elementi da cui desumere che l’ipotesi dell’art. 69, L. n. 153/1969 postuli un calcolo della quota pignorabile sul “lordo” del trattamento da percepire.