Il c.d. tempo di vestizione degli infermieri all’inizio ed al termine del turno di lavoro va retribuito.

Nota a Cass. ord. 11 febbraio 2019, n. 3901

Maria Novella Bettini e Francesco Belmonte

In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, “il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n.12935/2018 e Cass. n.27799/2017).

Lo afferma la Corte di Cassazione (11 febbraio 2019, n. 3901) confermando una pronuncia del Tribunale di Orvieto, riformata dalla Corte di Appello di Perugia.

La questione riguarda la richiesta di alcuni infermieri concernente il pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario, relativamente al tempo occorrente per la vestizione di inizio turno (anticipato di 15 minuti rispetto all’inizio del turno stesso) e per il passaggio di consegne (15 minuti a fine turno) al personale del turno montante al termine dello stesso.

La Corte territoriale aveva respinto il ricorso rilevando che, stante il principio vigente nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario, per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate, non era stato diramato nessun ordine in tal senso da parte della dirigenza né esisteva, presso l’Ausl di riferimento, una regolamentazione dei tempo di “vestizione” del personale.

La Cassazione, invece, accoglie la richiesta degli infermieri, anticipando la successiva regolamentazione collettiva con una decisione più favorevole ai lavoratori.

Attualmente, infatti, il ccnl relativo al personale del comparto sanità (art. 27, co. 11) disciplina la materia riconoscendo solo 10 minuti per indossare e dismettere la divisa. Nello specifico, secondo la norma contrattuale: “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”

Tempo vestizione infermieri (Cass. n. 3901/2019)
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