In tema di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), il credito di imposta previsto dall’art. 1, co. 177 della L. n. 232/2016 può essere riconosciuto dall’INPS, sotto forma di rimborso, in favore dei pensionati residenti all’estero che richiedono di beneficiare del regime agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, nonché dei pensionati appartenenti alla c.d. “no tax area”. L’Istituto previdenziale, nella sua qualità di sostituto di imposta, potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario.
Nota a AdE Risoluzione 17 dicembre 2018, n. 88/E
Marialuisa De Vita
Con la risoluzione n. 88/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello presentata dall’INPS, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al credito di imposta previsto per coloro che accedono all’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all’art. 1, co. 166 e ss. della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
In particolare, l’Ente chiedeva all’Amministrazione finanziaria se, in qualità di sostituto di imposta, potesse corrispondere il credito di imposta ex art. 1, co. 177 L. n. 232/2016 in favore di pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e se avesse l’obbligo di riconoscere il suddetto credito ai pensionati “incapienti”, ovverosia appartenenti alla c.d. “no tax area”.
Nella risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate, in via preliminare, ricorda che l’APE è stato introdotto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 dalla Legge di bilancio 2017 (cfr. Circ. INPS 13 febbraio 2018, n. 28). Si tratta di un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, che può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata INPS con almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione e che maturano il diritto alla pensione entro 3 anni e 7 mesi dalla domanda.
Il prestito, erogato in quote mensili dall’Istituto finanziatore scelto dal richiedente, è concesso a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza e deve essere restituito con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Ai sensi dell’art. 1, co. 177 della L. n. 232/2016:
- le somme in questione, erogate in quote mensili, non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF;
- a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto a favore del beneficiario un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti;
- tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione;
- l’INPS recupera il suddetto credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, nel presupposto che i soggetti residenti all’estero e quelli incapienti possono accedere all’APE volontario, ha ritenuto che “il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, possa essere riconosciuto dall’INPS, in favore di detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione”.
L’Istituto previdenziale potrà recuperare il credito sul monte ritenute da versare mensilmente all’Erario.