Nel licenziamento illegittimo, il datore di lavoro può invocare la detrazione, dal risarcimento dovuto al lavoratore (e parametrato alle retribuzioni), di quanto l’ex dipendente abbia guadagnato altrove (c.d. aliunde perceptum) nel periodo successivo al licenziamento stesso. In particolare, il datore di lavoro “deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative” (dirette cioè, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 210 c.p.c., a verificare solo l’eventuale esistenza di documenti di supporto alla tesi attorea) (Così, Cass. n. 3655/2019 e Cass. ord. n. 23120/2010).

K. P.

Aliunde perceptum
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