Ai fini della qualifica di redattore, elemento ritenuto imprescindibile è il requisito della quotidianità della prestazione lavorativa diversamente dalla semplice continuità, che contraddistingue la figura del collaboratore fisso.
Nota a Cass. 13 novembre 2018, n. 29182
Maria Novella Bettini e Sonia Gioia
In materia di lavoro giornalistico, la qualifica di redattore:
– “si caratterizza per il particolare tipo di notizia richiesto (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi inerenti particolari avvenimenti)”;
– è connotata dallo specifico “inserimento nell’organizzazione necessaria per la compilazione di un giornale (con prestazione dell’attività lavorativa quotidiana e con l’osservanza di un orario di lavoro)”;
– e postula l’esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l’attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine di giornale”.
Lo ha ribadito, in conformità con l’orientamento prevalente (v. Cass. n. 14913/2009, Cass. n. 3272/1998), la Corte di Cassazione (13 novembre 2018, n. 29182), precisando altresì che i requisiti indispensabili per l’attribuzione della qualifica di redattore consistono in una prestazione subordinata ossia in un’attività quotidiana, continuativa e con vincolo di dipendenza (v. art. 1, co.1, ccnl di lavoro giornalistico (1 aprile 2013-31 marzo 2016)che, pur se consistente nella fornitura di articoli redatti in autonomia, presuppone in concreto: 1) lo svolgimento di detta funzione con carattere di quotidianità e con pieno inserimento nell’organizzazione dell’impresa giornalistica; 2) nonché la partecipazione, attraverso una stretta coordinazione con gli altri redattori,alla programmazione e formazione del giornale e delle attività necessarie a tal fine, quali scelta e revisione degli articoli, impaginazione, ecc. (v. Cass. n. 12252/2003).
Il citato cnlg si applica anche ai c.d.collaboratori fissi, cioè a quei “giornalisti…che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio” (art. 2, co.1) (v. Cass. n. 11065/2014, Cass. n. 4797/2004, Cass. n. 7931/2000).
Nello specifico, sono collaboratori fissi i “giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio”. Vale a dire che nei loro riguardi sussiste:
- “continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
- vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti al mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche” (art. 2, co. 2, cnlg cit.).
Sulla base di tali indici, la Cassazione ha confermato la decisione di App. Cagliari (n. 354/2014), che aveva riconosciuto al lavoratore, assunto come collaboratore fisso, la qualifica di redattore, ai sensi dell’art. 1, cnlg, condannando la parte datoriale al pagamento delle differenze retributive. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rilevato che il prestatore si era occupato di tutti i settori dell’informazione e non di un particolare tema o di una specifica rubrica, aveva svolto anche “attività c.d. di cucina redazionale” (elaborazione e programmazione del prodotto giornalistico) ed era organicamente inserito nella struttura redazionale, dove interagiva con gli altri dipendenti e il capo servizio e beneficiava, al pari dei colleghi, di una propria postazione dotata di telefono e computer. Risultava, altresì, che il dipendente aveva svoltola propria attività quotidianamente (dal lunedì al sabato, con orario pomeridiano e in modo compatibile con il lavoro antimeridiano alle dipendenze della A.s.l.) e era retribuito su base oraria, come i redattori, e non in relazione al numero degli articoli scritti, come previsto per i collaboratori fissi. Per contro, l’osservanza di un orario di lavoro inferiore rispetto a quello degli altri redattori e la redazione solo di notizie brevi (senza peraltro occuparsi della chiusura del giornale) non sono state ritenute, dalla Corte di merito, circostanze tali da escludere la natura redazionale della prestazione svolta.
In definitiva, il giudice di appello, conformemente all’orientamento di legittimità, ha valorizzato gli elementi della quotidianità della prestazione resa e la sua integrazione nella struttura di redazione, riconoscendo al lavoratore la qualifica di redattore, anziché quella di collaboratore fisso, a cui, invece, sono richieste prestazioni meramente continuative, non occasionali, “rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale” e con assunzione della responsabilità di un servizio.