Il dipendente della polizia municipale, che detenga nei locali dell’ufficio un bastone estensibile, è sanzionabile in via disciplinare.
Nota a Cass. 5 febbraio 2019, n. 3316
Sonia Gioia
La detenzione, da parte di un addetto ai servizi di polizia municipale, di un bastone estensibile in metallo (del peso di 42 gr. e della lunghezza di 52 cm) è punibile (ai sensi dell’art. 25, co. 6, ccnl comparto Regioni e Autonomie Locali 22 gennaio 2004, con formulazione sovrapponibile alla clausola contenuta nell’art. 3, co. 6, lett. d) del ccnl 14 aprile 2008) con la sanzione della sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
L’affermazione è della Corte di Cassazione (5 febbraio 2019, n. 3316), la quale, in linea con la Corte territoriale (App. Ancona), rileva che la suddetta detenzione integra “il persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi”, che dimostrano grave incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio, pur essendo il prestatore consapevole della “pregnanza e della rilevanza dei doveri e delle ragioni per le quali essi sono imposti e devono essere rispettati”.
Secondo i giudici, le prescrizioni, in ordine alla c.d. dotazione di ordinanza, impartite agli agenti di Polizia Municipale costituiscono “regole intimamente connesse allo svolgimento delle delicate funzioni di polizia municipale” (artt. 5, co.5 e 6, L. 7 marzo 1986, n. 65) e, correlate alla esigenza di prevenire, “attraverso la regolamentazione della dotazione di ordinanza, la commissione da parte degli agenti di Polizia Municipale dei reati contro la incolumità individuale”.
Il collegio ha, altresì, considerato irrilevante, ai fini del giudizio di sussumibilità della condotta contestata a quella descritta nell’art. 25, co. 6, lett. d), ccnl cit., la circostanza che il lavoratore non avesse portato con sé il bastone estensibile all’esterno degli Uffici della Polizia Municipale, “in quanto l’incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio non riguarda solo le funzioni espletate in servizio esterno ma anche il servizio e le attività prestate all’interno della Caserma, da considerarsi luogo di lavoro a tutti gli effetti”.