Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della madre lavoratrice (subordinata o autonoma) durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto (art. 16, co. 1 e 1.1, D.Lgs. n. 151/2001), durante il quale la stessa percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione. Tale diritto e la relativa indennità spettano anche in caso di adozione (nazionale  e internazionale) o affidamento di minori.

F.B.

Congedo di maternità
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