Al congedo di paternità diretto, la legge affianca un ulteriore congedo facoltativo di 1 giorno (c.d. congedo di paternità facoltativo), rifinanziato per l’anno 2019 dalla L. n. 145/2018, che consente al lavoratore subordinato la possibilità di astenersi dal lavoro, entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso del minore in famiglia nei casi di adozione – nazionale e internazionale – o affidamento), previo accordo con la madre e in sostituzione del congedo obbligatorio spettante a quest’ultima [art. 4, co. 24, lett. a), L. n. 92/2012]. Tale congedo è indennizzato in misura pari al 100% della retribuzione.
F.B.
Congedo di paternità facoltativo