Per congedo di paternità c.d. sostitutivo si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro del padre (lavoratore subordinato o autonomo), fruito in alternativa al congedo della madre (art. 28, co.1 e co. 1-bis, D.LGS. n. 151/2001), durante il quale egli percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione. Il diritto al congedo è riconosciuto al padre in specifiche situazioni in cui il figlio (anche nei casi di adozione – nazionale e internazionale – o affidamento) non può usufruire dell’assistenza materna, vale a dire nelle ipotesi di:  decesso o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre.

F.B.

Congedo di paternità sostitutivo
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