Oltre ai congedi obbligatori, entrambi i genitori (subordinati o autonomi) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, in alternativa o contemporaneamente, per un ulteriore periodo di astensione facoltativa denominato “congedo parentale”. In particolare, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita (oppure entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia nei casi di adozione – nazionale e internazionale – o affidamento), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a 10 mesi (art. 32, D.LGS. n. 151/2001), parzialmente retribuito in base all’età del figlio ed alla durata del congedo (art. 34, D.LGS. cit.).

F.B.

Congedo parentale
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