La proposta di trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time prova l’avvenuto tentativo di repêchage e, se rifiutata dal lavoratore, legittima il licenziamento.

Nota a Cass. (ord.) 21 gennaio 2019, n. 1499

Pietro Velardi

La Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello di Ancona (R.G.N. 20/2016) che aveva rigettato un’impugnativa di licenziamento, ritenendo fondata la prova della effettiva dismissione delle attività del settore banco e biglietteria aerea alle quali era addetta la ex dipendente, ed evidenziando:

a) sia che la proposta di trasformazione del rapporto da full time in part time, formulata poco prima della intimazione del licenziamento e rifiutata dalla lavoratrice, costituiva prova del tentativo di «repêchage» posto in essere dalla datrice di lavoro;

b) sia che la assunzione di altra dipendente, dopo un anno dal licenziamento, non era avvenuta in sostituzione della dipendente licenziata, ma di altra lavoratrice cessata dal servizio.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage con offerta di part time
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