La proposta di trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time prova l’avvenuto tentativo di repêchage e, se rifiutata dal lavoratore, legittima il licenziamento.
Nota a Cass. (ord.) 21 gennaio 2019, n. 1499
Pietro Velardi
La Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello di Ancona (R.G.N. 20/2016) che aveva rigettato un’impugnativa di licenziamento, ritenendo fondata la prova della effettiva dismissione delle attività del settore banco e biglietteria aerea alle quali era addetta la ex dipendente, ed evidenziando:
a) sia che la proposta di trasformazione del rapporto da full time in part time, formulata poco prima della intimazione del licenziamento e rifiutata dalla lavoratrice, costituiva prova del tentativo di «repêchage» posto in essere dalla datrice di lavoro;
b) sia che la assunzione di altra dipendente, dopo un anno dal licenziamento, non era avvenuta in sostituzione della dipendente licenziata, ma di altra lavoratrice cessata dal servizio.