Nella libera professione la contribuzione integrativa, che non attribuisce una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti, non osta all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’Inps.
Nota a Cass. 11 febbraio 2019, n. 3913
Francesca Albiniano
L’iscrizione all’INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata. Tale esclusione deriva dall’art. 3, co. 2, L. n. 179/1958, così come modificato dall’art. 3, L. n. 1046/1971, ed è stata conservata, con formula identica, dall’art. 21 co. 5, L . 3 gennaio 1981 n. 6 e, da ultimo, dall’art. 7, co. 5, Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del D. LGS. n. 509/1994 (v. Cass. n. 33313/2018 e Cass. n. 30345/2017).
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (11 febbraio 2019, n. 3913), la quale, confermando la pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Ancona, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore dipendente (iscritto ad apposita forma di previdenza obbligatoria ed esercente part-time la professione di ingegnere), volto all’accertamento del suo diritto all’iscrizione alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti libero professionisti (INARCASSA) od in subordine alla restituzione dei contributi integrativi già versati alla Cassa stessa.
Nella specie, l’ingegnere lamentava che, l’impossibilità di iscriversi alla gestione separata Inps, lo avrebbe lasciato “privo della specifica tutela previdenziale per l’attività libero professionale”.
Secondo i Giudici, “per l’attività libero professionale coloro che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie non sono dunque tenuti al versamento del contributo soggettivo ad INARCASSA, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev’essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest’ultimo (art. 10, L. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall’art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui INARCASSA è ente esponenziale” (v. in tal senso, Corte Cost. n. 132/1984).
La Cassazione precisa che l’istituzione della gestione separata Inps (L. n. 335/1995) “ha inteso estendere la copertura assicurativa, nell’ambito della c.d. “politica di universalizzazione delle tutele”, non soltanto a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, in quanto svolgevano due diversi tipi di attività e che erano “coperti” dal punto di vista previdenziale solo per una delle due, di modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione” (v. Cass. S.U. n. 3240/2010).
Pertanto, è regola generale, conseguente all’istituzione della gestione separata, che “all’espletamento di una duplice attività lavorativa (quando per entrambe sia prevista una tutela assicurativa) deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni.”
Inoltre, “fino a quando il legislatore non provvederà al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberi professionisti (secondo la direttiva enunciata nell’art. 1, L. n. 127/1980), i vari sistemi previdenziali, nell’ambito delle libere professioni, conservano una propria autonoma individualità e sono, pertanto, inconfrontabili ai sensi dell’art. 3 Cost.”