L’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime, può essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.
Nota a Corte di Giustizia UE 13 dicembre 2018, C-385/17
Sonia Gioia
Ai fini del calcolo dell’indennità per ferie retribuite, contrasta con la normativa comunitaria prevedere mediante contratto collettivo “che siano prese in considerazione le riduzioni di retribuzione risultanti dall’esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui, a causa di disoccupazione parziale, non sia prestato lavoro effettivo, circostanza che ha come conseguenza che il dipendente percepisce, per la durata delle ferie annuali minime, un’indennità per ferie retribuite inferiore alla retribuzione ordinaria che egli riceve durante i periodi di lavoro”.
L’importante principio è affermato dalla Corte di Giustizia UE 13 dicembre 2018, C-385/17, in riferimento all’art. 7, parag. 1, della Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché all’ art. 31, parag. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In base alla richiamata normativa comunitaria, ogni lavoratore ha diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane.
Tale diritto deve, in linea di principio, essere determinato in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti in forza del contratto di lavoro, poiché il diritto alle ferie annuali retribuite, perseguendo l’obiettivo di consentire al lavoratore di riposarsi, è basato sul presupposto che il lavoratore ha effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento.
Orbene, precisa la Corte, anche se durante i periodi di disoccupazione parziale, il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore continua, il lavoratore non presta lavoro effettivo per il suo datore di lavoro. Di conseguenza, un dipendente può maturare i diritti a ferie annuali retribuite soltanto per i periodi durante i quali ha prestato lavoro effettivo, mentre, per i periodi di disoccupazione parziale durante i quali non ha svolto alcuna attività, egli non matura nessun diritto a ferie (art. 7, cit.) (CGUE 4 ottobre 2018, C-12/17, punto 28).
È fatta comunque salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (artt. 1, 7, e 15 della Direttiva 2003/88).
In altre parole, in base la Direttiva in questione non osta a che una normativa nazionale o un contratto collettivo concedano ai dipendenti un diritto alle ferie annuali retribuite di durata superiore a quanto garantito dalla medesima Direttiva, e ciò indipendentemente dal fatto che l’orario di lavoro dei dipendenti sia stato ridotto a causa di disoccupazione parziale (v. in tal senso, CGUE 24 gennaio 2012, C-282/10, punti 47 e 48).
Per quanto riguarda il significato della formula “ferie annuali retribuite”, di cui all’art. 7, paragr. 1, della Direttiva 2003/88, essa significa che, per la durata delle “ferie annuali”, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria prevista per tale periodo di riposo. Il compenso per ferie è, infatti, volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione a livello retributivo paragonabile ai periodi di lavoro (CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, punto 20 nonché 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 58). Sicché il lavoratore ha diritto di beneficiare, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro (CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, cit., punto 23).
Per quanto concerne in particolare la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte, essa non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite (di cui all’art. 7, parag. 1, della Direttiva 2003/88). Ciò, a meno che “gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell’ambito dell’esercizio della sua attività professionale”. In tal caso, secondo la Corte, la retribuzione percepita per le ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite.