Trasferimento di impresa sottoposta a procedure concorsuali e garanzie previste dall’art. 2112 c.c.

Nota a Cass. (ord.) 22 febbraio 2019, n. 5370

Paolo Pizzuti

Nell’ipotesi di trasferimento d’azienda (o di un suo ramo), relativo ad un’impresa insolvente, la legge consente all’impresa subentrante di concordare condizioni contrattuali che prevedano un trattamento anche peggiorativo nei confronti dei lavoratori, sia per la loro assunzione ex novo, in deroga a quanto dettato dall’art. 2112 c.c., sia con riguardo alla possibilità di escludere dal trasferimento parte del personale eccedentario.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 22 febbraio 2019, n. 5370, in linea con App. Torino 28 gennaio 2014), la quale precisa che, nell’ipotesi considerata, la priorità di tutela si sposta dal piano del singolo lavoratore (cui risponde l’esclusiva applicazione dell’art. 2112 c.c.), a quello dell’interesse collettivo “al perseguimento dell’agevolazione della circolazione dell’azienda quale strumento di salvaguardia della massima occupazione, in una condizione di obiettiva crisi imprenditoriale, anche al prezzo del sacrificio di alcuni diritti garantiti dall’art. 2112 c.c., pur sempre in un ambito tutelato di consultazione sindacale” (v. Cass. n. 1383/2018, in questo sito con nota di M.SORRENTINO e G. CATANZARO, Trasferimento d’azienda in crisi, perdita di garanzie per i lavoratori e salvaguardia dei livelli occupazionali); lo specifico trattamento, quindi, “si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie” (v. Cass. n. 19282/2011 e n. 5929/ 2008).

La Corte rileva altresì che l’art. 47, co. 5, L. n. 428/90 prevede unicamente che l’accordo di trasferimento riguardi il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione ma non dispone nulla circa il contenuto specifico dell’accordo e l’indicazione dei criteri di selezione dei lavoratori da trasferire; e sottolinea che i principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi di cui alla L. n. 223/1991 (artt. 4 e segg.) – ed in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri –  non si estendono in via analogica alla fattispecie in esame, stante la diversità di ratio dei due istituti e l’assoluta diversità di disciplina. La normativa in materia di cessione di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami delle stesse ha, infatti, lo scopo di privilegiare la salvaguardia, anche in parte, di posti di lavoro ed è quindi svincolata dai rigidi criteri previsti per la materia dei licenziamenti collettivi (v. Cass. n. 1383/2018, cit., Cass. n. 18402/2016, Cass. n. 10838/2016, Cass. n. 10066/2016).

Come noto, l’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990 (come modificato dall’art. 19-quater, co. 1, lett. b), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135) stabilisce che “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione (ndr: sindacale)… sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante” (v. Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 32/2014).

Il D.LGS. 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 368, co. 4, lett. c) e d)) ha modificato, a decorrere dal 15 agosto 2020, l’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990, aggiungendo anche i co. 5 bis e 5 ter, nei seguenti termini:

(co. 5). “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni…(ndr. sindacali), possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all’articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma del codice civile.”

(co. 5-bis). “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo.»

(co. 5-ter). “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi, sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante”.

Trasferimento di impresa insolvente
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