All’interno delle società cooperative, i soci lavoratori devono essere computati ai fini del calcolo del requisito dimensionale di cui all’art. 18, L. n. 300/1970.
Nota a Cass. 11 marzo 2019, n. 6947
Paolo Pizzuti
La disciplina e le tutele introdotte dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012) si applicano esclusivamente ai licenziamenti disposti da aziende che occupano alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti (cinque se si tratta di imprenditore agricolo) (art. 18, co. 8, Stat. Lav.).
Il requisito dimensionale fissato da tale norma riveste quindi notevole importanza, in quanto si pone come linea di demarcazione tra l’applicazione di due differenti discipline.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6947 dell’11 marzo 2019, si è espressa con riguardo al predetto requisito dimensionale nell’ambito delle società cooperative.
In base ad un precedente indirizzo giurisprudenziale, i soci lavoratori di una società cooperativa non concorrevano al computo per il raggiungimento del limite dimensionale in quanto non potevano considerarsi dipendenti della società cooperativa ed il loro posto di lavoro era tutelato, non dalla stabilità del rapporto, ma dallo stesso patto sociale che li legava alla cooperativa.
Tale concezione è stata superata a seguito della disciplina introdotta dalla L. n. 142/2001, la quale ha fornito una nuova prospettiva rispetto alla prestazione del socio lavoratore, intesa non più come mero adempimento del contratto sociale, ma come ulteriore e autonomo rapporto di lavoro.
In virtù di tale impostazione, negli anni numerosi istituti protettivi previsti in relazione al lavoro subordinato sono stati estesi ai soci lavoratori.
Partendo da queste premesse, la Suprema Corte ha inteso riconoscere ai soci lavoratori la possibilità di essere computati ai fini del raggiungimento del requisito dimensionale di cui al citato co. 8, dell’art. 18, Stat. Lav.
A sostegno di tale tesi, la pronuncia in esame ha evidenziato come il successivo co. 9, della previsione statutaria abbia previsto specifiche esclusioni dal computo dei dipendenti (ad esempio, il coniuge e i parenti entro il secondo grado del datore di lavoro). La circostanza che tra tali soggetti non si faccia menzione dei soci lavoratori di società cooperativa induce a ritenere corretta la loro inclusione ai fini del computo del requisito dimensionale.
Nel caso di specie, dunque, la Corte ha computato ai fini del requisito dimensionale anche i soci lavoratori ed ha ritenuto superato il limite dimensionale dei quindici dipendenti, con conseguente applicazione dell’art. 18, Stat. Lav.