Gli emolumenti percepiti da un lavoratore dipendente, residente in Argentina, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro sono riconducibili alla sfera di operatività dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Repubblica Argentina e, dunque, sono assoggettabili a tassazione esclusivamente in tale ultimo Paese.
Nota a AdE Risposta 27 dicembre 2018, n. 132
Marialuisa De Vita
Con la risposta ad interpello n. 132 del 27 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo e a titolo transattivo ad un lavoratore dipendente distaccato all’estero da una società italiana.
In particolare, la società istante rappresentava di aver concluso con un proprio dipendente un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e contestuale transazione a titolo novativo di ogni controversia, in forza della quale veniva corrisposta al lavoratore una somma a titolo di incentivo all’esodo e una somma in via transattiva per la rinuncia ad ogni pretesa avente origine nel rapporto di lavoro e/o nella sua risoluzione. La società istante precisava, inoltre, che il lavoratore era stato assunto dalla società medesima, avente sede legale in Italia, ma era stato immediatamente distaccato presso una consociata argentina, ove aveva lavorato fino alla cessazione del rapporto lavorativo, trasferendovi dapprima la residenza anagrafica e, poi, quella fiscale.
Tanto considerato, si chiedevano chiarimenti in relazione al luogo di tassazione delle somme corrisposte in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel provvedimento in commento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che tra le indennità e le somme, assoggettate a tassazione separata, ex art. 17, co. 1, lett. a) del TUIR, rientrano sia le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di lavoro, sia quelle corrisposte a titolo di incentivo all’esodo. Ciò in quanto il legislatore, con l’introduzione della disposizione citata, ha inteso ricomprendere tra i redditi di lavoro dipendente anche le somme (diverse da quelle erogate a ristoro del risarcimento del danno emergente) percepite a seguito di qualsiasi transazione, purché relative a rapporti di lavoro subordinato.
L’Amministrazione finanziaria ricorda, poi, che, ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. a) del TUIR, devono considerarsi come prodotti nel territorio italiano e, quindi, tassati in Italia, i redditi percepiti da lavoratori residenti all’estero, ivi compresi quelli derivanti dalle indennità di fine rapporto, se “corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti”. In altri termini, l’attrazione, e quindi la tassazione, in Italia di tali redditi è determinata in ragione della residenza fiscale del soggetto erogante.
Tuttavia, tale regola può essere derogata dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Nel caso di specie, proprio la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Repubblica Argentina prevede, all’art. 15, che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
Posto che, ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni, le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo e a titolo transattivo possono essere qualificate come redditi di lavoro dipendente al pari dei salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe (cfr. Ris. n. 234/E/ 2008), ne deriva che gli emolumenti percepiti da un lavoratore dipendente, residente in Argentina, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro devono essere tassati esclusivamente in Argentina (Stato di residenza del lavoratore) ai sensi dell’art. 15 della citata Convenzione internazionale.
Conseguentemente, la società, previa presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale estera, potrà – sotto la propria responsabilità – applicare direttamente il citato regime convenzionale, senza operare alcuna ritenuta alla fonte.