La conversione del rapporto di lavoro cui fa riferimento l’art. 1, co. 2, D. LGS. n. 23/2015 non è quella giudiziale ma soltanto quella negoziale realizzata su accordo delle parti.
Nota a Trib.Parma 18 febbraio 2019
Giuseppe Catanzaro
La nuova disciplina introdotta in materia di licenziamento dal c.d. Jobs Act si applica anche ai casi di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato intervenuta successivamente all’entrata in vigore del decreto (art. 1, co. 2, D.LGS n. 23/2015).
In una recente sentenza, il Tribunale di Parma (18 febbraio 2019) ha evidenziato che, ai fini dell’applicazione della suddetta norma, per “conversione” non deve intendersi la trasformazione giudiziale di un rapporto di lavoro da determinato a indeterminato, quanto la trasformazione negoziale del rapporto sulla base di un accordo tra le parti.
Nel caso di specie, un lavoratore inizialmente assunto con contratto a tempo determinato, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato impugnava il licenziamento intimato dalla società.
In primo luogo, il Giudice accertava l’illegittimità del licenziamento in quanto intimato oralmente.
In secondo luogo, veniva evidenziata la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, in quanto la società non aveva assolto l’onere della prova su di essa gravante circa l’effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 3, D.LGS. n. 368/2001.
Il rapporto, dunque, veniva convertito in un rapporto a tempo indeterminato sin dalla data di instaurazione, antecedente l’entrata in vigore del Jobs Act.
Si poneva dunque il problema del regime da applicare al licenziamento, atteso quanto previsto nei casi di conversione del rapporto dal citato art. 1, co. 2, D.LGS. n. 23/2015.
Sul punto, la pronuncia in esame ha rilevato come tale norma si riferisca esclusivamente alla conversione negoziale realizzata in base ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non anche a quella disposta dal giudice in corso di causa.
Per tale ragione, non operando l’art. 1, co. 2, D.LGS. n. 23/2015, alla fattispecie è stata applicata la tutela prevista dall’art. 18, Stat Lav., in quanto il rapporto (per effetto della conversione) si era instaurato antecedentemente all’entrata in vigore del Jobs Act.
Il datore di lavoro è stato, dunque, condannato alla reintegra in servizio del lavoratore.