La previsione di una maggiorazione per il lavoro notturno in favore dei lavoratori impiegati in turni avvicendati non può essere esclusa per i lavoratori part time che svolgano, con caratteristiche di costanza, il lavoro di notte.

Nota a Trib. Roma 24 gennaio 2019, n. 733

 Rossella Rossi

Il lavoratore in regime di part time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento, in quanto gode dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile (con trattamento economico e normativo riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa) (art. 7, co. 1 e 2, DLGS. n. 81/2015 e Direttiva 97/81/CE).

Di conseguenza, la maggiorazione retributiva per lavoro notturno si applica anche ai dipendenti part time che abbiano il medesimo livello di inquadramento e svolgano le stesse modalità di prestazione lavorativa del personale turnista a tempo pieno.

Il principio è affermato dal Tribunale di Roma (24 gennaio 2019, n. 733) secondo cui, in caso di diversità di sequenza oraria, che, tuttavia, contempli il lavoro notturno con caratteristiche di costanza non può essere esclusa la maggiore retribuzione per i lavoratori impiegati in turni continui e avvicendati, pena la violazione della normativa antidiscriminatoria interna ed europea.

Il Tribunale definisce altresì i turni avvicendati come “quei turni che, pur intervallati da giorni di mancata prestazione tendano a ripetersi con la stessa modalità”. Ciò, rilevano i giudici, si verifica nella fattispecie oggetto del ricorso “attraverso uno schema di turnazione che, esauritosi, viene ripetuto con la medesima sequenza”. Ne consegue il carattere discriminatorio dell’omessa maggiorazione retributiva nei confronti dei part timer.

Maggiorazione retributiva per lavoro notturno e lavoratori a tempo parziale
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