La motivazione del licenziamento del dirigente può essere esplicitata o integrata nell’ambito del giudizio arbitrale o ordinario.
Nota a Cass. 1 febbraio 2019, n. 3147
Valerio Di Bello
In caso di licenziamento di dirigente industriale, qualora «la motivazione non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio (ex art. 19, co. 13, c.c.n.I. dirigenti industria 1985, oggi 2015- 2018) può esplicitarla (od integrarla) nell’ambito del giudizio arbitrale, e, nell’ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell’ambito del processo, atteso che, diversamente, la posizione del datore di lavoro verrebbe ad essere compromessa per effetto di una autonoma ed insindacabile determinazione della controparte» (cfr. Cass. n. 3175/2013).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 3147 del 1° febbraio 2019, la quale precisa dunque che, se la motivazione non è stata resa al momento del licenziamento o risulta generica, il datore di lavoro può esplicitare o integrare la motivazione del licenziamento del dirigente anche nell’ambito del giudizio – nel rispetto del principio del contraddittorio. Tale elemento può “salvare” il datore dal pagamento dell’indennità supplementare stabilita dal contratto collettivo applicato al rapporto dirigenziale o stabilita dal giudice.
Come noto, secondo la giurisprudenza, può considerarsi licenziamento ingiustificato del dirigente, cui la contrattazione collettiva collega il diritto all’indennità supplementare, quello non sorretto da alcun motivo (e quindi meramente arbitrario) o sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non corrispondente alla realtà (Cass. n. 3547/2012). In tal caso, la contrattazione collettiva prevede il versamento di un’indennità supplementare quale indennizzo, con funzione anche di penale risarcitoria.