A cura di M.N. Bettini con la collaborazione di Paolo Pizzuti

Impresa controllante e codatorialità. Il datore di lavoro che proceda ad una riduzione di personale deve adempiere agli obblighi in materia di informazione, consultazione e comunicazione, indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro stesso o da un’impresa che lo controlli (v. sesto considerando della Direttiva n. 92/56/CE, successivamente sostituita dalla Direttiva n. 98/59/CE). Pertanto, qualora un’impresa “controllante” imponga ad un datore di lavoro “controllato” di attuare una riduzione di personale, quest’ultimo è tenuto ad applicare le relative norme procedurali (CGUE 7 agosto 2018, C-61/17, C-62/17 e C-72/17, annotata in questo sito da G. CATANZARO, Procedure in materia di licenziamenti collettivi e impresa “controllante”) e “non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle predette procedure” (art. 4, co. 15 bis, L. 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall’art. 1, co. 3, D.LGS. 26 maggio 1997, n. 151, in attuazione della citata Direttiva n. 92/56/ CE).

Nell’ipotesi di collegamento strutturale ed organizzativo fra imprese, particolarmente intenso, in cui

diversi datori di lavoro utilizzino contemporaneamente le medesime prestazioni lavorative per il raggiungimento di interessi organizzativi comuni, sviluppando una sorta di codatorialità (non comportante una interposizione illecita), in merito ai diritti di informazione e consultazione nella procedura di riduzione del personale ed ai dipendenti licenziabili in base ai criteri di cui all’art. 5, L. cit., la giurisprudenza è giunta, nonostante l’autonomia giuridica delle imprese aggregate, a valutare complessivamente la loro struttura organizzativa (ritenendo le diverse società collegate tenute solidalmente ad applicare la disciplina dei licenziamenti collettivi) a fronte dell’utilizzo delle medesime prestazioni lavorative da parte delle imprese stesse (Cass. 9 gennaio 2019, n. 267, annotata in questo sito da A. TAGLIAMONTE, Gruppo di imprese, utilizzazione promiscua e codatorialità; Cass. 8 settembre 2016, n. 17775, LG, 2017, 169, con nota di F. M. GIORGI, L’orientamento estensivo della cassazione sull’ambito di applicazione del rito Fornero; Cass. 17 maggio 2003, n. 7727, OGL, 2003, 385; App. Roma 22 maggio 2017, n. 2809, annotata in questo sito da M. N. BETTINI, Codatorialità e unicità del rapporto di lavoro; Trib. Monza 28 aprile 2004, RIDL, 2004, II, 540, con nota di A. FORTUNAT, Due imprese ed una stessa organizzazione aziendale: quando il lavoratore è al servizio di due padroni).

Licenziamenti collettivi per riduzione di personale: gruppi d’impresa e codatorialità
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