Gli accantonamenti per il pagamento dell’indennità per fine mandato (T.F.M.) agli amministratori sono deducibili per competenza dal reddito di impresa qualora l’importo e il diritto all’indennità risultino da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Nota a Cass. ord. 19 ottobre 2018, n. 26431
Francesco Palladino
Per poter dedurre dal reddito d’impresa, secondo il principio della competenza, gli accantonamenti delle indennità di fine mandato (TFM) dovute agli amministratori, occorre verificare non solo che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, ma anche che l’importo delle indennità sia stato determinato in via preventiva rispetto all’inizio del rapporto, sempre con atto scritto avente data certa. Diversamente, il TFM potrà essere dedotto in base al principio di cassa, ovverosia all’atto del pagamento.
È questa l’importante precisazione fornita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26431.
Nel caso concreto la questione controversa nasceva dal fatto che con una prima delibera gli amministratori avevano “dichiarato di accettare la carica … e [solo] con successiva delibera … [era] stata quantificata l’indennità di fine mandato in Euro 200.000”.
La Cassazione articola il proprio ragionamento muovendo, da un lato, dal tenore dell’attuale del co. 1, dell’ art. 105 TUIR, il quale prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto siano deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali e, dall’altro, dal tenore letterale del co. 4 del medesimo art. 105 TUIR, che estende le disposizioni del predetto co. 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, co. 1, lett. c), TUIR, ovverosia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra il TFM).
Per la Corte di Cassazione, in base al combinato disposto degli artt. 105 e 17 del TUIR, il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è quello di competenza, a condizione che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto: solo in tale evenienza, infatti, in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avvenga in un momento successivo.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame fornisce sul punto o un’importante ed innovativa precisazione, statuendo che si può invocare la deducibilità per competenza degli accantonamenti al TFM, purché dall’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto non risulti “una generica determinazione di attribuzione del TFR [n.d.r. TFM] a ciascuno degli amministratori in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, senza specificazione del relativo importo”. Occorre, in altri termini, un’indicazione puntuale.
Dunque, secondo la Corte, ai fini della deducibilità per competenza dei costi in commento, è necessario che anche l’ammontare del TFM sia determinato prima dell’inizio del rapporto con atto di data certa, al fine di evitare, in termini generali, possibili abusi nella immediatezza della chiusura del bilancio.
L’ordinanza in analisi si inserisce nel solco di un orientamento ormai largamente maggioritario sia della giurisprudenza (Cass. nn. 19368/2018, 16788/2016, 18752/2014 e 10959/2007) sia della prassi dell’Agenzia delle entrate (Ris. nn. 211/E/2008 e 124/E/2017) in ossequio al quale è possibile ritenere che, per poter dedurre per competenza gli accantonamenti al TFM, sia il diritto all’indennità sia il relativo importo devono risultare da atto scritto avente data certa anteriore dell’inizio del rapporto.