A cura di M.N. Bettini con la collaborazione di: Fabio Iacobone  e Sonia Gioia

Controllo dell’iniziativa imprenditoriale. Il controllo sul ridimensionamento dell’impresa è devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3176 e Cass. 20 ottobre 2015, n. 21231) destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione che sfociano in una procedimentalizzazione del potere datoriale di riduzione del personale, in conformità con le indicazioni provenienti dalla normativa comunitaria (Cass. 3 marzo 2009, n. 5089 e Trib. Latina 18 ottobre 2018, n. 963, annotata in questo sito da V. DI BELLO, Licenziamento collettivo e motivo ritorsivo) (artt. 4 e 5, L. 23 luglio 1991, n. 223). La posizione del sindacato è, peraltro, “strumentale” nel senso che è finalizzata soltanto allo svolgimento di un confronto corretto e proficuo con l’imprenditore. Perciò, “per la legittima intimazione dei licenziamenti non è richiesto l’assenso dei sindacati stessi, tant’è che la legge prevede l’accordo come meramente eventuale” (art. 4, co. 9; art. 5, co. 4; art. 24, co. 3, L. cit.), essendo completamente libera la scelta riduttiva (così, A. VALLEBONA, Istituzioni di diritto del lavoro, II, Il rapporto di lavoro, Cedam, 2017, 657).

Trasparenza. Allo scopo di garantire che la comunicazione di cui all’art. 4, co. 3, L. cit., sia autenticamente informativa, ai fini della corretta selezione del personale eccedente e la scelta, nel rispetto dei criteri convenzionali o legali, dei singoli dipendenti da licenziare, l’imprenditore è tenuto ad illustrare in modo chiaro i motivi della chiusura di una determinata unità produttiva o della soppressione di una posizione lavorativa per esigenze tecnico-produttive e organizzative alla stessa attinenti, in modo da consentire il proficuo coinvolgimento attivo delle oo.ss. ed il loro controllo nell’ambito della formazione del processo decisionale (Cass. 12 dicembre 2006, n. 26462, NGL, 2007, 87 e Trib. Latina, n. 963/2018, cit.). Per tale via, infatti, il datore di lavoro risulta “inchiodato” alle sue iniziali dichiarazioni scritte, dalle quali non può discostarsi neppure in giudizio. Con la conseguenza che, nell’ipotesi di impugnazione dei licenziamenti per carenza dei presupposti sostanziali, per i lavoratori ricorrenti sarà sufficiente contestare le circostanze originariamente addotte dal datore di lavoro (in questo senso,Trib. Milano 19 novembre 2015, ADL, 2016, 360-362, con nota di S. BRUN, Trasferimento d’azienda e licenziamento collettivo: la tutela dell’occupazione e lo spirito “disatteso” delle recenti riforme (365), secondo cui la comunicazione di cui all’art. 4, co. 9, L. cit., avendo l’obiettivo di consentire ai lavoratori interessati, ai sindacati ed agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti, “cristallizza le ragioni del recesso datoriale, non consentendo al datore di lavoro di dimostrare in giudizio, ex post, l’applicazione di un criterio di scelta diverso da quello che l’impresa ha dichiarato di aver applicato nella citata comunicazione”).

Coerenza ed effettività. Nella procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale vi deve essere una coerenza tra la situazione di eccedenza e la sua soluzione, in modo da garantire la verifica del nesso causale tra la ragione produttiva e/o organizzativa sottesa alla procedura ed i singoli licenziamenti (Cass. 20 ottobre 2015, n. 21231, cit.; App. Firenze 3 aprile 2017, ADL, 2018, con nota di P. TOSI e E. PUCCETTI, I criteri di scelta convenzionali nel contrasto tra le corti).

Inoltre, l’operazione che giustifica il ridimensionamento deve essere effettiva (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29047 e Cass. 22 novembre 2016, n. 23736). In quest’ottica, il requisito della riduzione o trasformazione di attività di lavoro può ricorrere sia nei casi in cui la modifica dell’organizzazione produttiva comporti una soppressione di uffici, reparti o lavorazioni, sia nei casi in cui vi sia solo una contrazione della forza lavoro, oppure nell’ipotesi di esternalizzazione produttiva attuata attraverso il ricorso ad un appalto o subappalto. Tale esternalizzazione può integrare il suddetto requisito di trasformazione o riduzione dell’attività di lavoro, purché l’appalto o subappalto risulti genuino in modo da superare il vaglio dell’effettività (in tale senso, App. Venezia 4 novembre 2016, RGLVeneto, 2017, 38).

Procedura informativa nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale: controllo, trasparenza, coerenza ed effettività
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