L’onere di provare che il licenziamento è stato intimato oralmente grava sul lavoratore.

Nota a Cass. 8 febbraio 2019, n. 3822

Gennaro Ilias Vigliotti

Chi deduca giudizialmente di essere stato licenziato oralmente ha l’onere di provare, accanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, “il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione della volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti”. La mera cessazione nell’esecuzione dell’attività lavorativa, infatti, non è sufficiente a fornire la prova del licenziamento, “trattandosi di circostanza dal significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale”.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (8 febbraio 2019, n. 3822), specificando che sul lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che lo stesso è stato intimato oralmente grava l’onere di provare (quale fatto costitutivo della domanda), che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro. Qualora poi il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per dimissioni del lavoratore, il giudice dovrà ricostruire i fatti con indagine rigorosa e laddove perduri l’incertezza probatoria “farà applicazione della regola di cui all’art. 2697, co. 1, c.c., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa”.

Con tale precisazione, la Cassazione si discosta dall’orientamento più risalente, secondo cui, essendo il “licenziamento” attribuibile alla sola iniziativa del datore di lavoro, la prova che grava sul lavoratore che chieda la reintegrazione è solo quella della sua “estromissione” dal rapporto, mentre le asserite dimissioni del lavoratore assumono valenza di eccezione in senso stretto e devono essere provate dalla parte che la deduce” (v. Cass. n. 21684/2011; Cass. n. 14082/2010).

Un diverso indirizzo, in linea con la pronuncia in esame, ritiene, invece, che il termine “estromissione” è sinonimo di “espulsione” e, quindi, di “licenziamento”. Sicché (ex art. 2697 c.c.), la parte che deduca di essere stata licenziata, anche oralmente, ha l’onere di fornire la prova del recesso (Cass. n. 12520/2000).

Licenziamento orale e onere della prova
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