A cura di M.N. Bettini con la collaborazione di: Flavia Durval e Sonia Gioia
Una volta raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di riduzione del personale (v. art. 4, co. 6, 7 e 8, L. 23 luglio 1991), l’impresa – entro il limite massimo di 120 giorni dalla conclusione della procedura, salvo diversa indicazione nell’eventuale accordo sindacale (artt. 24, co.1, L. cit. e 8, co. 4, L. n. 236/1993) – può licenziare, per iscritto e con preavviso, gli impiegati, gli operai, i quadri e i dirigenti eccedenti. Anche a tale ultima categoria di lavoratori è infatti applicabile (in adempimento degli obblighi comunitari derivanti dalla Direttiva n. 98/59/CE e in ottemperanza a CGUE 13 febbraio 2014, C- 596/12) la procedura in esame (Cass. 25 gennaio 2019, n. 2227, in questo sito, con nota di S. GIOIA, Licenziamento collettivo dei dirigenti e procedura con il sindacato di appartenenza).
Con specifico riguardo ai dirigenti, l’art. 24, co. 1-quinquies, L. cit., inserito dall’ art. 16, co. 1, lett. b), L. 30 ottobre 2014, n. 161, prevede che: “Nel caso in cui l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 (n.d.r.: comunicazione preventiva alle oo.ss.), 3 (n.d.r.: contenuto della comunicazione), …, 4 (n.d.r.: copia della comunicazione all’ITL), 5 (n.d.r: entro 7 giorni esame congiunto) 6 (n.d.r: entro 45 giorni esaurimento della procedura), 7 (n.d.r.: mancato accordo e convocazione delle parti), 8 (n.d.r.: riduzione termini), 9 (n.d.r.: accordo sindacale, esaurimento procedura, facoltà di licenziamento), 11 (n.d.r.: mansioni diverse), 12 (n.d.r.: inefficacia e vizi della comunicazione), …, e all’articolo 5, commi 1 (n.d.r.: criteri di scelta dei licenziandi), … e 3, primo (n.d.r.: sanzioni per il licenziamento privo di forma scritta) e quarto periodo (n.d.r.: impugnazione del licenziamento). All’esame di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro”.
In mancanza di accordo, una volta esaurito l’esame congiunto di cui all’art. 24, co. 1-quinquies, co. 5 L. cit., entro i 45 giorni previsti “dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa” (art. 4, co. 6, L. cit.), l’ITL convoca le parti al fine di un ulteriore esame dell’eccedenza, del possibile riutilizzo e delle possibilità formative, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale procedura deve comunque esaurirsi entro 30 giorni (art. 4, co. 7, L. cit.) (Cass. 3 marzo 2001, n. 3125, MGL, 2001, 508, con nota di G. GRAMICCIA, Licenziamenti collettivi per riduzione di personale: mancata osservanza dei termini della procedura, per la quale, il superamento di tali termini, considerando che sono posti a tutela del datore di lavoro, non inficia la legittimità del licenziamento).
Nel complesso, dunque, il datore di lavoro potrebbe essere costretto ad attendere fino ad 82 (7 + 45 + 30) giorni prima di poter procedere ai licenziamenti programmati; tali termini sono ridotti alla metà se il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo è inferiore a 10 (art. 4, co. 8, L. cit.). Durante tale periodo, i rapporti di lavoro proseguono a tutti gli effetti ed i lavoratori, salvo che non siano collocati in CIGS, devono essere regolarmente retribuiti.
Inoltre, per le imprese in procedura concorsuale il termine di 45 giorni per la consultazione è ridotto a 30 giorni (art. 3, co. 3).
Ai sensi dell’art. 4. co. 9, L. cit., raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura comunicativo-informativa – e non prima (CGUE 27 gennaio 2005, C-188/03, MGL, 2005, 385, con nota di S. MARETTI, L’intimazione del licenziamento collettivo nel sistema partecipativo delle direttiva 98/59/Ce; Cass. 2 agosto 2001, n.10576, FI, 2001, I, 2774) – ed anche in assenza di accordo sindacale, il datore di lavoro ha facoltà di intimare i licenziamenti in forma scritta e con obbligo di preavviso (anche durante il periodo di integrazione salariale, v. Cass. 23 dicembre 1997, n. 12989), senza necessità di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla natura collettiva del recesso ed alla procedura svolta (Cass. 6 luglio 2000, n. 9045, RIDL, 2001, II, 573, con nota di R. SALOMONE, Licenziamento collettivo: gli obblighi di forma nella comunicazione del recesso al lavoratore e il controllo sulla giustificatezza dei motivi).