È onere del lavoratore fornire la prova, anche per presunzioni, del danno da demansionamento e del nesso di causalità con la condotta datoriale.

 Nota a Cass. 18 febbraio 2019, n. 4685

Sonia Gioia

La lesione della dignità personale del lavoratore quale diritto inviolabile, a norma degli artt. 2, 4 e 32 Cost., “rappresentata dai pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore nella sua evoluzione all’interno della formazione sociale costituita dall’impresa, ha attitudine a generare danni a contenuto non patrimoniale, per la sua idoneità ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive e dell’uomo con sé stesso” (Cass. n. 12253/2015).

Il demansionamento è dunque potenzialmente idoneo a pregiudicare beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, configurando un danno non patrimoniale risarcibile qualora vengano violati, “superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti”.

Tuttavia, la produzione di tali pregiudizi è soltanto eventuale, poiché dall’inadempimento datoriale non deriva automaticamente l’esistenza di un danno in ragione della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo. In altri termini, il danno non è ravvisabile in re ipsa ma esige una specifica allegazione dell’esistenza di un pregiudizio.

Pertanto, non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del danno medesimo e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (18 febbraio 2019, n. 4685; in conformità, v. Cass. n. 1178/2017; Cass. n. 18717/2016; Cass. SU. n. 6572/2006), specificando che “tale prova può essere anche acquisita per presunzioni, considerando, oltre all’esistenza di un pregiudizio, la qualità e la quantità della esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita, la durata del demansionamento, l’esito finale della dequalificazione e le altre circostanze del caso concreto” (Cass. n. 19778/2014; Cass. n. 8893/2010).

Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Corte, il dirigente non aveva documentato l’allegazione del danno, in particolare biologico, conseguente al demansionamento subito. Sicché, i giudici hanno considerato il motivo generico, in violazione della prescrizione di specificità, a pena di inammissibilità (di cui all’art. 366, co. 1, n. 4 e n. 6 c.p.c.), risultando inibita la possibilità di un diretto esame al fine di procedere alla verifica di una tempestiva allegazione delle circostanze di fatto relative alla domanda risarcitoria oggetto di scrutinio (in questo senso, v. Cass. n. 16900/2015 e Cass. n. 8569/2013).

Demansionamento e onere della prova
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