L’opzione del lavoratore di rinunciare all’indennità sostitutiva e riprendere il lavoro ha carattere irreversibile.

Nota a Cass. 27 febbraio 2019, n. 5759

Paolo Pizzuti

In caso di illegittimità del licenziamento, “la scelta del lavoratore, in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all’indennità sostitutiva e riprendere il lavoro ha carattere irreversibile, consumando in via definitiva il diritto di opzione”.

In questo senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione (27 febbraio 2019, n. 5759; v. anche Cass. n. 4874/2015), la quale ha precisato che il diritto riconosciuto al lavoratore dall’art. 18, co.3, Stat. Lav. (L. n. 300 del 1970 nel testo novellato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108 e, successivamente, dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 – c.d. L. Fornero-) di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, costituisce un atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento

La Corte ha quindi affermato che:

a) l’esercizio dell’opzione ha effetti estintivi del rapporto di lavoro (v. Cass. SU. n. 18353/2014);

b) il diritto di opzione non è temporalmente limitato, quanto al termine iniziale, dall’emissione dell’ordine di reintegra del giudice (v. Cass. n. 12366/1997) e può, dunque, essere esercitato anche a prescindere da tale ordine (v. Cass. n. 12100/2008 e Cass. n. 25210/2006).

Si ricorda che l’art. 18, co. 3, Stat. Lav. (come mod. dalla L. n. 92/2012) stabilisce che: fermo restando il diritto al risarcimento del danno (per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità di cui al co.2, art. 18), il lavoratore ha facoltà “di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e’ assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione” (co. inizialmente aggiunto dall’art. 1, co. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108 e successivamente sostituito dall’art. 1, co. 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originali co. da 1 a 6 con i co. da 1 a 10).

Reintegrazione nel posto di lavoro e diritto di opzione
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