Il dipendente assente dal lavoro per infortunio, con indicazione di riposo e cure specifiche, che pregiudichi la sua guarigione lavorando presso terzi è legittimamente licenziabile

Nota a Cass. 19 marzo 2019, n. 7641

Andrej Evangelista e Donato Martino

Lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia o di infortunio, viola gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché i doveri generali di correttezza e buona fede. Ciò, sia quando tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia nel caso in cui la medesima attività, “in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.

Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (19 marzo 2019, n. 7641; v anche Cass. n. 26496/2018 e Cass. n. 10416/2017), che conferma App. Napoli 28 giugno 2017, n. 1350/2017, la quale aveva accertato che la condotta imputata al lavoratore era stata tale da ritardare la guarigione, poiché il lavoratore aveva guidato autovetture e sollevato pesi, disattendo la prescrizione medica, tanto che ai successivi controlli medici non veniva riscontrata la guarigione, con rinvio della sua riammissione in servizio.

Licenziamento del lavoratore assente per infortunio che lavori
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