Il dipendente assente dal lavoro per infortunio, con indicazione di riposo e cure specifiche, che pregiudichi la sua guarigione lavorando presso terzi è legittimamente licenziabile
Nota a Cass. 19 marzo 2019, n. 7641
Andrej Evangelista e Donato Martino
Lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia o di infortunio, viola gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché i doveri generali di correttezza e buona fede. Ciò, sia quando tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia nel caso in cui la medesima attività, “in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.
Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (19 marzo 2019, n. 7641; v anche Cass. n. 26496/2018 e Cass. n. 10416/2017), che conferma App. Napoli 28 giugno 2017, n. 1350/2017, la quale aveva accertato che la condotta imputata al lavoratore era stata tale da ritardare la guarigione, poiché il lavoratore aveva guidato autovetture e sollevato pesi, disattendo la prescrizione medica, tanto che ai successivi controlli medici non veniva riscontrata la guarigione, con rinvio della sua riammissione in servizio.