L’obbligo di invio della CU ordinaria sussiste anche in caso di erogazioni a dipendenti pubblici di emolumenti già oggetto di conguaglio presso l’Amministrazione Pubblica datrice di lavoro.
Nota a AdE Risposta 23 ottobre 2018, n. 42
Francesco Palladino
Il soggetto che corrisponde compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo in favore del personale dipendente di una Pubblica Amministrazione, non solo deve comunicare i dati al sostituto d’imposta principale (i.e. la Pubblica Amministrazione) affinché quest’ultimo effettui correttamente le operazioni di conguaglio e rilasci la necessaria certificazione unica comprensiva di tutte le somme corrisposte, ma deve egli stesso trasmettere la CU in via telematica all’Agenzia delle entrate in qualità di sostituto d’imposta “secondario”.
Questa è la importante precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 42/2018 indicata in epigrafe. L’istante dell’interpello in argomento riteneva, invece, esaurito il proprio compito di sostituto d’imposta “secondario”, tanto nei confronti del Fisco, quanto nei confronti della P.A. con il solo l’invio, al sostituto d’imposta principale, delle comunicazioni relative agli emolumenti diversi da quelli aventi carattere fisso e continuativo da esso erogati al personale della P.A.
L’Agenzia delle entrate è stata di diverso avviso e con la Risposta n. 42/2018, ha chiarito che, ai fini delle operazioni di conguaglio, il soggetto pagatore degli emolumenti accessori (e quindi il sostituto d’imposta secondario) deve sì comunicare all’Amministrazione Pubblica che paga gli emolumenti fissi e continuativi l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute effettuate, ma deve anche egli stesso procedere all’invio telematico all’Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche ordinarie per comprovare che tutti i dati rilevanti per il sostituto d’imposta principale siano stati allo stesso effettivamente trasmessi.
In particolare, secondo l’Agenzia delle entrate, la suesposta disciplina fiscale recata dall’art. 29, del d.P.R. n. 600/1973 è “codificata” nelle istruzioni ministeriali al modello di CU 2019 (par. 2.5) laddove si prevede che “il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 612. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.
Secondo l’Agenzia delle entrate tale obbligo ha applicazione generale ed è pertanto operante in tutti i casi in cui il soggetto che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (i.e. il sostituto secondario) sia diverso da quello che eroga il trattamento fisso (i.e. il sostituto principale).