La presenza di disposizioni regolamentari del Fondo di investimento diverse da quelle di legge non necessariamente incide sull’inquadramento reddituale del provento percepito dall’amministratore.

 AdE 12 febbraio 2019, Principio di Diritto n. 3

 Stefano Quaranta

Il tema del trattamento fiscale dei proventi derivanti dai cc.dd. diritti patrimoniali rafforzati è stato oggetto di pronunzia da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il Principio di Diritto 12 febbraio 2019, n. 3.

La materia è disciplinata dall’art. 60, D.L. n. 50 del 24 Aprile 2017, ai sensi del quale i “proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati…”, al ricorrere di determinati requisiti, “si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”.

L’Agenzia tratta dell’applicabilità di tale norma in un caso di mancata integrazione di uno dei requisiti richiesti, specificatamente di quello per cui l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori deve comportare un esborso effettivo pari ad almeno l’1 % dell’investimento effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o dell’ente. Il mancato soddisfacimento di tale requisito era dovuto alla presenza nel Regolamento del Fondo di una clausola, non modificabile né integrabile, che poneva limiti massimi all’investimento.

Per l’Agenzia, la presenza di tale clausola “non esclude la necessità di un inquadramento reddituale di tali proventi, da   analizzare   alla   luce   delle   previsioni   regolamentari   e   della documentazione prodotta”. Si dovrà procedere alla valutazione caso per caso suggerita dalla circolare n. 25 del 2017 con cui già era stato chiarito che se l’integrazione dei requisiti previsti attribuisce all’emolumento natura finanziaria per presunzione di legge ed esclude in ogni caso che esso possa rappresentare una remunerazione dell’attività lavorativa prestata dal manager, al contrario l’assenza di una delle condizioni richieste non comporta quale conseguenza l’automatica riqualificazione del provento come reddito da lavoro. Dunque, come evidenziato nella circolare, la carenza di uno o più presupposti stabiliti dall’art. 60, D.L. n. 50/2017 richiede un’analisi volta a verificare “caso per caso” la natura del provento.

In merito, la Circolare fornisce diversi criteri giudicati rilevanti per la valutazione. Tra questi, viene indicata l’idoneità dell’investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l’allineamento di interessi tra investitori e management e la correlata esposizione al rischio di perdita del capitale investito che contraddistingue l’investimento del management.

Nello stesso senso, va intesa la possibilità riconosciuta al manager di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (che costituisce un’indicazione sufficiente ad escludere in radice uno stretto legame con l’attività lavorativa del manager ed indica, dunque la natura finanziaria del reddito in questione).

Ugualmente contribuisce positivamente alla qualificazione di provento di natura finanziaria la presenza di una remunerazione adeguata spettante al manager per la propria attività lavorativa, così come l’eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del management) nella misura in cui riflette la remunerazione del rischio di perdita assunto con l’investimento.

Differentemente, la presenza o l’utilizzo di clausole di good o bad leavership, costituiscono, secondo l’Amministrazione Finanziaria, un indicatore utile a collegare il provento all’impegno profuso dal manager nell’attività lavorativa e, quindi, a produrre reddito di lavoro (salvo che vi siano altri elementi che possano portare a diverse conclusioni).

Proventi da diritti patrimoniali rafforzati: disciplina fiscale
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