L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, costituisce un autonomo dovere giuridico implicante, al pari del dovere di correttezza, un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase (v. Cass. n. 5348/2009). In particolare, il requisito della buona fede previsto dall’art. 1460 cod. civ. per proporre l’eccezione “inadempimenti non est adimplendum” sussiste quando nella comparazione tra inadempimento e prestazione rifiutata, il rifiuto sia stato determinato non solo da un inadempimento grave, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l’art. 1175 cod. civ. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da questo perseguite (Cass. n. 8911/2019).
M.N.B.