Il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto a termine può essere desumibile da comportamenti concludenti come l’inerzia del lavoratore protratta per un considerevole lasso di tempo dalla scadenza. Tuttavia, la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine è “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti”, purché “concorra con altri elementi convergenti” che “inequivocabilmente palesino la volontà risolutiva”. Occorre, quindi, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze fattuali che, anche per la loro combinazione, denotino una volontà chiara del lavoratore di porre fine definitivamente al rapporto di lavoro con la controparte (Così, Cass. 22 marzo 2019, n. 8215 e Cass. n. 29781/2017).

F. I.

Cessazione del contratto a termine per mutuo consenso
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